Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Se i delegati sono scelti nell’ambito di una pubblica gara o su invito, l’UFCOM valuta le offerta in base a criteri che possono essere ponderati e devono segnatamente riguardare (cpv. 1) il prezzo, l’adegua- tezza e la qualità dei servizi (il criterio «classico»); le qualifiche e le caratteristiche, ad es. la forma giu- ridica del delegato, che possono essere essenziali per la gestione; la sicurezza pubblica e la lotta con- tro la criminalità informatica, criteri fondamentali per un’attività inerente le reti di comunicazione; la protezione delle infrastrutture critiche o la partecipazione della comunità coinvolta – sia essa civile,
tecnica, economica o accademica – alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati.
Il diritto sugli acquisti pubblici non si applica alla procedura di delega di cui agli articoli 13 segg. ORAT (art. 24 cpv. 2 LTC a cui rimanda l’art. 28a cpv. 4 LTC). Si applicano invece le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Per soddisfare le esigenze specifiche legate a una gara pubblica, il Consiglio federale può derogare a singole prescri- zioni procedurali della PA (art. 24 cpv. 3 LTC al quale rinvia anche l’art. 28a cpv. 4 LTC) (sulla neces- sità di tali deroghe vedi Messaggio LTC 2017, pag. 5731). Le eccezioni previste a tale proposito dall’articolo 22 capoverso 3 e 4 dell’attuale ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1) attualmente in vigore hanno dato buoni risultati e vanno riprese all’articolo 13 ORAT (cpv. 2 e 3). La procedura relativa alla pubblica gara deve tuttavia sempre rispettare i principi di obbiettività, non discriminazione e trasparenza e ga- rantire la confidenzialità dei dati forniti dai candidati (art. 24 cpv. 1 LTC).
Art. 13k Fine dell’attività delegata
Secondo l’articolo 28a capoverso 3 LTC, in alcuni casi l’UFCOM può obbligare terzi ad assumere la gestione di determinati elementi d’indirizzo. Questo potrebbe succedere nell’eventualità in cui un dele- gato cessi l’attività e occorra trovare d’urgenza un nuovo fornitore che possa riprendere immediata- mente la gestione degli elementi d’indirizzo delegati. Secondo l’articolo 13k capoverso 3 ORAT, in un simile caso l’UFCOM può assumere la funzione o il compito delegato o incaricarne un altro delegato. Si tratta in fondo di una situazione tipica dell’articolo 28a capoverso 2 LTC in base a cui l’UFCOM può scegliere direttamente un delegato senza indire una pubblica gara o svolgere una procedura mediante invito. Ciò è sottolineato dalla precisazione di «direttamente» inserita all’articolo 13k capoverso 3. Oc- corre inoltre abrogare il secondo periodo di questa disposizione, in quanto va da sé e rischia di creare confusione, visto che oramai l’UFCOM dispone della possibilità di obbligare un terzo a ad assumere il compito.
Art. 17 Attribuzione
Al capoverso 2, per motivi di unificazione terminologica, il termine «utenti» è sostituito da «clienti».
Art. 23 Attribuzioni subordinate
La norma vigente è precisata al capoverso 2 lettera b. Se il titolare di una serie di numeri mette una parte di questa a disposizione di un altro fornitore, quest’ultimo non può trasferire tali numeri a un altro fornitore senza informare e chiedere il consenso al titolare della serie di numeri. In questo modo si in- tende garantire che una catena arbitrariamente lunga di subattribuzioni possa essere creata solo con il consenso e il controllo del titolare della serie di numeri. L’obiettivo è quello di evitare che i gruppi di numeri (soprattutto all’estero) vengano trasferiti in modo incontrollato e che in ultima analisi non si possa più determinare l’utente del numero. Il titolare della serie di numeri deve inoltre garantire che ulteriori subattribuzioni siano effettuate solo a favore di fornitori registrati presso l’UFCOM.
L’articolo 23 capoverso 3 è abrogato in quanto il suo contenuto è ora trasferito in un articolo separato (articolo 23b).
33/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione