Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 33 Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali
Sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto. Le esigenze funzionali per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali (art. 9
– 13 dell’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle teleco- municazioni, RS 784.101.112) sono trasferite all’articolo 34e OST.
Art. 34 Obbligo d’informare
Sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto.
Capitolo 4: Altri elementi d’indirizzo
Poiché l’espressione «parametro di comunicazione» non viene più utilizzata, deve essere adeguata anche la rubrica del capitolo 4.
Art. 38 Attribuzione di un nome PRMD
Sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto.
Art. 39 Attribuzione di un nome RDN
Al capoverso 1 sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto.
Art. 47 Attribuzione di un MNC
Per l’adempimento dei propri compiti nell’ambito delle comunicazioni in materia di sicurezza, gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC (esercito, protezione civile, corpo delle guardie di frontiera dell’Amministrazione federale delle dogane, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvatag- gio nonché gli stati maggiori di comando civili) possono creare, gestire o far mettere a disposizione da terzi le proprie reti di telecomunicazione o parti di esse. Ciò può includere la concessione di diritti d’uso delle frequenze per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile alle autorità e alle organiz- zazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS). La nuova disposizione è intesa a consentire l’assegnazione di un MNC per l’esercizio di una rete per le comunicazioni mobili a banda larga, anche se non sono forniti servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico su tale rete.
Con un MNC attribuito possono essere indirizzati al massimo 10 000 000 000 dispositivi mobili. Se i suddetti organi allestiscono più sottoreti per le loro comunicazioni in materia di sicurezza, devono con- dividere gli MNC assegnati e garantire che i 10 000 000 000 elementi d’indirizzo disponibili possano essere adeguatamente strutturati e assegnati alle singole sottoreti.
Art. 47a Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG
Questa tecnica è obsoleta e non è più necessaria o utilizzata. L’articolo deve pertanto essere abro- gato.
36/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione