Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 53 Adeguamento delle condizioni generali del registro dei nomi di dominio subor-
dinati al dominio «.ch»
Questa disposizione transitoria, introdotta in occasione della revisione dell’ORAT del 4 novem-
bre 2009, concerne la regolamentazione dei nomi di dominio appartenenti al dominio «.ch». Nel 2014, questa regolamentazione è stata integralmente trasferita nella nuova ODIn e tutti i rispettivi articoli dell’ORAT sono stati abrogati. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere abrogata anche la disposi- zione transitoria prevista all’articolo 53 ORAT, una dimenticanza alla quale viene sopperito ora.
Art. 54 Numeri brevi (disposizione transitoria)
Per permettere una transizione accettabile sia per i titolari del numero breve 140, sia per coloro che fanno capo a questi servizi, il termine per la messa fuori servizio dei numeri brevi dei servizi di soc- corso stradale è stato fissato al 31 dicembre 2025. Inoltre, affinché i titolari non possano trarre alcun vantaggio dalla scomparsa di questo numero breve, non sono autorizzati a fare pubblicità per il pro- prio servizio e i propri numeri in occasione delle chiamate al numero breve 140.
Allegato Termini e abbreviazioni
Il quarto punto (codice Interlock CUG [Closed User Group Interlock Code]: parametro del sistema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell’UIT-T della serie Q.700) è abrogato dato che que- sta tecnica è obsoleta e non è più necessaria o utile.
4.3 Ordinanza sui domini Internet (ODIn)
La modifica della LTC del 22 marzo 2019 adotta delle nuove disposizioni specifiche sui nomi di domi- nio Internet (art. 28b segg. LTC), le quali costituiscono le basi per una revisione dell’ordinanza sui do- mini Internet (ODIn; RS 784.104.2). Tale revisione permette inoltre di adeguare il quadro giuridico alle realtà in costante evoluzione della lotta contro la criminalità informatica e del mercato dei nomi di do- minio.
Ingresso
L’ingresso è adeguato alle nuove norme di delega che figurano nella revisione della LTC.
Art. 10 Compiti
I file di zona («Zonefile») contengono le informazioni relative a nomi di dominio direttamente subordi- nati a ogni dominio di primo livello, ossia i nomi dei server di nomi («Nameservers») che gestiscono le zone derivanti dai nomi di dominio di secondo livello e gli elementi informativi pubblici necessari alla sicurezza (DNSSEC). Non contengono dati personali sui titolari dei nomi di dominio in questione.
L’accesso alle informazioni contenute nei file di zona rientra negli standard internazionali, in quanto i registri dei gTLD sono tenuti a offrire un tale accesso a tutti, conformemente al loro contratto di regi- stro concluso con l’ICANN (Registry Agreement Specification 4, n. 2). Del resto, tali informazioni sono pubbliche poiché devono obbligatoriamente essere accessibili da tutto il sistema connesso a Inter- net/DNS, essendo necessarie per consentire l’accesso ai servizi/contenuti che stanno dietro un nome di dominio. La disponibilità di tali informazioni permette anche ai ricercatori, nell’ottica di un approccio
39/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione