Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) secondo cui le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo non sono rimborsate in caso di rinuncia ad un numero attribuito individualmente.

Art. 24e Condizioni d’utilizzazione

I due capoversi vanno abrogati, in quanto il loro contenuto è già disciplinato all’articolo 35 in combi- nato disposto con l’articolo 39a capoverso 1 e 2 OST.

Art. 28 Servizi d’emergenza

Poiché i numeri brevi attribuiti (compresi quelli per i servizi d’emergenza) sono esplicitamente menzio- nati nelle rispettive decisioni di attribuzione, non occorre elencare i numeri per i singoli servizi d’emer- genza anche nell’ORAT. Ci si limita quindi a indicare solo le diverse categorie dei servizi d’emer- genza, senza i numeri.

Inoltre, la lettera g introduce il nuovo servizio di emergenza in caso di avvelenamento ("pronto soc- corso avvelenamento"). Infine, viene abrogato il vigente capoverso 2 che prevede l’esonero dal paga- mento della tassa amministrativa, poiché è ripreso nella nuova ordinanza del Consiglio federale sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 29 Servizi di soccorso aereo

L’utilizzo in comune del numero breve 140 da parte dei vari fornitori di servizi di soccorso stradale è stato imposto da una decisione del Tribunale amministrativo federale (D-7257/2010 del 7 giu-

gno 2011), confermato da una decisione del Tribunale federale nel 2011 (DTF 2C_587/2011 del 12 di- cembre 2011). Questa soluzione non permette ai vari fornitori di differenziarsi su un mercato forte- mente concorrenziale, ragione per cui si è vieppiù preferito utilizzare numeri individuali o geografici propri anziché usare un solo numero breve in comune. Di conseguenza, il numero di chiamate verso il numero breve 140 è fortemente diminuito, passando da 425 000 chiamate nel 2011 a 30 000 nel 2018. L’utilizzo di numeri brevi per la categoria dei servizi di soccorso non è pertanto più giustificato e viene quindi soppresso. Le condizioni di messa fuori servizio dei numeri brevi in questione sono defi- nite in una nuova disposizione transitoria (art. 54 cpv. 2).

L’articolo 29 disciplina pertanto solo le prestazioni di soccorso aereo offerte in Svizzera, in particolare dalla Rega e da prestatari analoghi. Di conseguenza, anche il titolo dell’articolo 29 è adattato e com- prende ora solo il salvataggio aereo, i «Servizi di soccorso aereo». I prestatori di tali servizi di soc- corso aereo perseguono, oltre all’obiettivo di interesse pubblico del salvataggio, anche finalità com- merciali. Questa caratteristica distingue i servizi di soccorso aereo dai prestatori che agiscono esclusi- vamente nell’interesse pubblico, ossia dai servizi di emergenza di cui all’articolo 28 dell’ORAT. È per- tanto giustificato mantenere i servizi di soccorso aereo nell’articolo 29, separati dagli altri servizi di emergenza, e di conseguenza non esonerarli dalla tassa.

Art. 32 Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà moto-

rie

Il riferimento all’OST è adattato. Non si rimanda più all’articolo 15 capoverso 1 lettera g, ma si fa riferi- mento all’articolo 15 capoverso 1 lettera f, ciò che corrisponde all’OST.

Inoltre, il numero breve utilizzato per il servizio non è più esplicitamente menzionato. In questo modo si ottiene un trattamento analogo a quello previsto dall’articolo 28 ORAT. Infine, viene abrogato il vi- gente capoverso 2 che prevede l’esonero dal pagamento della tassa amministrativa, poiché è ripreso nella nuova ordinanza del Consiglio federale sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni.

35/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione