Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 30 Revoca
Le misure preliminari sono essenziali per il sistema dei nomi di dominio (DNS) poiché una messa in atto effettiva delle regole concernenti i nomi di dominio e la lotta contro la cibercriminalità dipendono essenzialmente dalla rapidità con la quale si riesce a porre rimedio a un’irregolarità o scongiurare una minaccia. In tale contesto, le potenziali misure preliminari enumerate a titolo d’esempio al capoverso 3 sono costantemente precisate e completate, ciò che consente anche di indicare alle autorità e alle al- tre organizzazioni competenti le misure auspicabili riguardanti i nomi di dominio.
Il tale ottica, occorre completare il catalogo delle misure menzionando la possibilità di deviare verso una pagina informativa il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio (cpv. 3 lett. h; cfr. ad es. art. 15a cpv. 2). Una pagina informativa («landing page») consente di avver- tire direttamente le potenziali vittime di reati al momento del loro accesso a siti fraudolenti, contraffatti o che offrono servizi illegali basati sui nomi di dominio. Se spetta effettivamente alle autorità e ad altre organizzazioni competenti fissare il contenuto di tale pagina informativa, pare opportuno che la pagina riporti il messaggio d’errore «451 Unavailable For Legal Reasons» (cfr.
https://tools.ietf.org/html/rfc7725), nonché una descrizione chiara e circostanziata dei presunti abusi o frodi e indichi anche le coordinate dell’autorità od organizzazione che ha richiesto la misura.
Art. 32 Procedura e condizioni di delega
Il compito pubblico di gestire gli elementi di indirizzo di cui dispone la Svizzera è stato assegnato all’UFCOM (art. 28 cpv. 1 LTC), compresi i domini Internet di primo livello la cui gestione spetta alla Confederazione (art. 28b LTC). L’UFCOM ha comunque la possibilità di delegare a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo (art. 28a cpv. 1 LTC). L’articolo 8 capoverso 2 ODIn riflette le disposi- zioni della LTC prevedendo che l’UFCOM assuma la funzione di gestore del registro o la deleghi a un terzo conformemente agli articoli 32 e seguenti dell’ODIn. Se opta per delegare tale compito pubblico a un terzo, l’UFCOM trasferisce la competenza e la responsabilità d’agire in quanto gestore del regi- stro al delegato che esercita la funzione a suo rischio e pericolo in quanto sostituto della Confedera- zione.
Le regole di delega previste nell’ODIn devono essere adattate in funzione del nuovo articolo 28a LTC, secondo cui spetta all’UFCOM definire direttamente il o gli eventuali delegati o indire una pubblica gara o una procedura mediante invito (cpv. 2). Il messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni del 6 settembre 2017 (FF 2017 5599 segg.; qui di seguito: Messaggio LTC 2017) precisa che è possibile attribuire direttamente l’incarico solo se motivi importanti lo giustificano, men- zionando diverse possibili circostanze come il fatto che, per ragioni di sicurezza pubblica, un solo for- nitore di servizi entra in linea di conto (Messaggio LTC 2017, p. 5674).
Se i delegati sono scelti sulla base di una pubblica gara o di una procedura mediante invito, l’UFCOM valuta le offerte in funzione di criteri ponderabili che si focalizzano in particolare (cpv. 1) sul prezzo, sull’adeguatezza e sulla qualità dei servizi (il criterio «classico»), sulle qualifiche e le caratteristiche – ad esempio la forma giuridica – del delegato che possono essere essenziali per la gestione, sulla si- curezza pubblica e sulla lotta contro la cibercriminalità, le quali diventano imprescindibili per un’attività che riguarda le reti di comunicazione, la protezione delle infrastrutture critiche di cui fa parte il sistema dei nomi di dominio (DNS) o ancora la partecipazione della comunità coinvolta – sia essa civile, tec- nica, economica o ancora accademica – alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati. Tale parteci- pazione diventa dunque indispensabile in materia di gestione dei nomi di dominio.
Il diritto dei mercati pubblici non si applica alla procedura di delega prevista agli articoli 32 e seguenti ODIn (art. 24 cpv. 2 LTC cui rimanda l’art. 28a cpv. 4 LTC). Si applicano le disposizioni della legge fe- derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il Consiglio federale ha la possibilità di derogare alle prescrizioni della PA per soddisfare le esigenze specifiche legate a una gara pubblica (art. 24 cpv. 3 LTC cui rimanda anche l’art. 28a cpv. 4 LTC). In merito alla necessità
43/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione