Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
Sulla base delle esperienze fatte, i gestori dei registri e le autorità di perseguimento hanno sviluppato una certa perizia e dei criteri che consentono loro di identificare con sufficiente plausibilità, mediante vari controlli incrociati e sulla base di un esame dei nomi di dominio richiesti e dell’identificazione for- nita da chi ne fa domanda, le richieste che celano obiettivi illeciti. Per casi di questo tipo conviene for- nire alle autorità competenti (cpv. 1bis) e al gestore del registro (cpv. 1ter) la possibilità di sospendere l’uso dei nomi di dominio richiesti, vietando nel file di zona qualsiasi configurazione dei server di nomi che consenta l’attivazione di questi nomi di dominio. Ciò previene qualsiasi eventuale danno legato all’utilizzo dei nomi di dominio, consentendo al contempo l’apertura di una procedura d’identificazione (cpv. 1quater). Una tale misura deve fondarsi su un sospetto e sospende unicamente la possibilità di uti- lizzare un nome di dominio per un certo periodo di tempo, nel rispetto del principio di proporzionalità quanto al diritto di qualsiasi individuo di ottenere un nome di dominio se le condizioni di attribuzione sono adempiute. Il gestore del registro revoca l’attribuzione del nome di dominio soltanto se il titolare non si identifica correttamente entro 30 giorni (cpv. 1quater). È generalmente il caso per i nomi di domi- nio acquisiti sotto falsa identità a scopi illeciti da titolari che desiderano mantenere l’anonimato che li protegge e che quindi, di principio, non rispondono mai alle domande d’identificazione.
Art. 26 Denominazioni riservate
Soltanto i nomi dei Comuni politici svizzeri beneficiano attualmente di una protezione per il fatto di es- sere riservati, conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera b ODIn. Dopo una fusione, i nomi di Comuni possono tuttavia diventare dei «semplici» nomi di località non protetti. Le autorità dei Comuni sottoposti a fusione non sono generalmente a conoscenza di questo fatto, che crea una fonte poten- ziale di «cibersquatting».
La riservazione garantisce al nome delle località una protezione complementare, che si giustifica te- nuto conto dell’interesse pubblico legato a questi nomi geografici per i Comuni politici interessati. Tale protezione riguarda oltretutto un nome geografico chiaramente definito all’articolo 3 lettera e dell’ordi- nanza sui nomi geografici (ONGeo, RS 510.625), ossia quello degli insediamenti abitati geografica- mente delimitabili, con un nome e un numero postale d’avviamento propri. La riservazione concerne in fin dei conti un numero relativamente limitato di nomi (circa 4100 località) e può facilmente essere messa in atto in base al repertorio delle località aggiornato da Swisstopo (https://www.cada-
stre.ch/it/services/service/plz.html; cfr. art. 24 ONGeo).
Art. 27 Processo di attribuzione
La possibilità di chiedere una decisione formale conformemente al capoverso 4 dev’essere sfruttata entro un termine di 40 giorni a partire dalla comunicazione per via elettronica del rifiuto da parte del gestore del registro al centro di registrazione attraverso il sistema di registrazione (cpv. 3). Una comu- nicazione elettronica di questo tipo non può tuttavia avvenire qualora il rifiuto riguardi un nome di do- minio che deve essere attribuito tramite mandato di nominazione conformemente all’articolo 56 ODIn. In questo caso la domanda di attribuzione non viene in effetti registrata dal centro di registrazione nel sistema elettronico, in quanto è oggetto di una richiesta diretta presso il gestore del registro che pro- cede al suo esame. La comunicazione di rifiuto da parte del gestore del registro non può avvenire tra- mite un sistema di registrazione, ma deve essere notificata al richiedente direttamente dal gestore del registro (cpv. 3, secondo periodo). Per farlo, quest’ultimo ricorre al mezzo di comunicazione che ri- tiene opportuno tenuto conto in particolare del sistema di registrazione dei nomi di dominio e dei mezzi di comunicazione che saranno sviluppati in materia di amministrazione elettronica.
La formulazione del capoverso 4 è inoltre adeguata al fatto che la comunicazione di rifiuto può essere fatta direttamente dal gestore del registro nei casi riguardanti le domande di attribuzione dei nomi di dominio tramite mandato di nominazione.
42/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione