Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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elettronico pubblicato sul sito web del gestore del registro – reso sicuro attraverso un captcha per evi- tare lo spamming – che consente di trasferire il contenuto del messaggio all’indirizzo elettronico del contatto in questione. Un’alternativa per il gestore del registro consiste nel pubblicare in WHOIS un indirizzo di posta elettronica virtuale anonimo che consenta di inviare una comunicazione elettronica alla persona di contatto in questione (tramite reindirizzamento all’indirizzo reale di quest’ultima).
Occorre inoltre dare al gestore del registro la facoltà di pubblicare alcuni dati personali particolari (art. 46 cpv. 2 ODIn). Ciò concerne innanzitutto i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se si tratta di una persona giuridica (let. a). La pubblicazione è giustificabile in tal caso con la necessità di trasparenza per quanto concerne le persone giuridiche (che spesso sono delle imprese) e con il fatto che i dati relativi alle persone giuridiche non sono (secondo il RGPD) o po- trebbero non più essere (secondo la LPD che potrebbe essere adeguata in tal senso) protette sulla base della vita privata. Le coordinate e i dati d’identificazione di ciascun titolare dovrebbero poter es- sere pubblicati se quest’ultimo ha dato il suo consenso («opt-in» previsto alla lett. b).
Il fatto che i dati d’identificazione e le coordinate dei titolari dei nomi di dominio non siano più pubbli- cati in WHOIS implica che l’accesso a questi dati personali sia disciplinato qualora lo giustifichino inte- ressi legittimi e preponderanti di terzi (art. 46 cpv. 3); ciò vale in particolare nei confronti delle autorità di perseguimento penale e di altre autorità pubbliche, nonché di ricercatori e di organizzazioni attivi nella cibersicurezza, dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e dei loro avvocati, delle organizza- zioni di lotta contro le frodi, ma anche dei consumatori lesi e di qualsiasi persona che provi d’avere un interesse preponderante quanto all’ottenimento di dati sul titolare di un nome di dominio. Bisogna par- tire dal presupposto che chiunque abbia un interesse degno di protezione a far valere i propri diritti mediante azione (cfr. in particolare art. 59 cpv 2 lett. a del Codice di procedura civile [RS 272]) abbia un interesse preponderante all’accesso ai dati personali riguardanti un titolare di un nome di dominio che sono necessari per adire le vie legali.
L’eventuale remunerazione che può essere chiesta per ottenere l’accesso (cpv. 3 in fine) deve orien- tarsi ai costi effettivi a carico del gestore del registro, ma non dovrebbe in alcun caso costituire per nessuno, a causa del suo importo, un ostacolo all’accesso ai dati. Naturalmente non è possibile esi- gere una tale remunerazione se la gratuità è imposta da un’altra base legale. Va notato che l’obbligo di dare accesso non vale unicamente per il gestore del registro, ma anche per i centri di registrazione, se operano per conto di titolari di nomi di dominio di cui sono richiesti i dati personali (cpv. 4).
Spetta al gestore del registro e ai centri di registrazione toccati mettere in atto le modalità e le proce- dure d’accesso. I lavori in corso in seno all’ICANN (cfr. qui di seguito le spiegazioni all’art. 52) dovreb- bero apportare loro degli elementi di riflessione, dei metodi e delle procedure nonché altre modalità da considerare. Si può immaginare che il gestore del registro metta in atto una procedura d’accesso spe- cifica e agevolata per le autorità pubbliche o per altre categorie di persone. In caso di bisogno
l’UFCOM può prescrivere le modalità e le procedure d’accesso (cpv. 5). Per il resto, l’Ufficio ha la competenza generale di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie (art. 60 cpv. 1 ODIn) che potrebbero riguardare questioni tecniche o amministrative legate alla banca dati WHOIS o all’accesso ai dati non pubblicati.
Il diritto d’accesso qui previsto si distingue dall’obbligo di informare ai sensi degli articoli 21 e 22 LSCPT per il fatto che riguarda una fonte di dati diversa, gestita non dai fornitori di servizi di telecomu- nicazione ma da un gestore del registro di un dominio Internet.
Art. 51 Compiti particolari
Il gestore del registro «.swiss» adotta misure di pubblicità e sponsorizzazione volte a promuovere il dominio «.swiss»; rientrano in questo campo tutte le forme di pubblicità, di marketing diretto, di spon- sorizzazione, di promozione delle vendite e di relazioni pubbliche (art. 51 lett. c ODIn). Il complemento apportato a tale disposizione crea la base legale che consente al gestore del registro di collaborare con autorità le cui attività presentano una certa prossimità con la gestione dei nomi di dominio e che
45/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione