Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 28 e 29 cpv. 2
La modifica di queste due disposizioni risulta dalla modifica del rimando all’ordinanza del
9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) che è sottoposta a una revisione totale (cfr. n. 4.4. qui di seguito).
Art. 39 Misure
Capoverso 4: La frase introduttiva viene modificata perché è stato adeguato in modo corrispondente l’articolo 33 capoverso 4 LTC che prevede ora nell’ambito di una procedura di richiamo la pubblica- zione delle informazioni in merito a misure, se l’interesse pubblico lo esige.
Allegato 1 Marchio di conformità
La modifica del numero 1.1 concerne soltanto il testo tedesco («Die Buchstaben müssen in einer El- lipse angebracht werden» invece di «Die Buchstaben müssen elliptisch angebracht werden»).
Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
In seguito alla revisione totale dell’OIT, il rimando all’articolo 17a capoverso 1 dell’ordinanza sulle epi- zoozie deve riguardare gli articoli 6–20 e non 6–19 OIT.
4.6 Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)
Art. 7 Organismi di valutazione della conformità
Rubrica e capoverso 1, frase introduttiva: In questa nuova versione non sono più menzionati i labora- tori di prova, pertanto questi non devono più soddisfare condizioni particolari per essere impiegati dai fabbricanti. Nel quadro dei suoi controlli (art. 26 OCEM), l’UFCOM continuerà a incaricare dei labora- tori che soddisfino una delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c. Questa modifica è in linea con la filosofia del «nuovo approccio» dell’UE sui cui si basa la direttiva europea 2014/30/UE.
Art. 10 Documentazione tecnica
Capoverso 3: Ora la documentazione tecnica contiene un’analisi e una valutazione dei rischi, e questo non solo se il fabbricante applica la procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b (esame del tipo).
Il motivo di questa modifica è l’allineamento alla direttiva CEM 2014/30/UE che nell’allegato II (modulo A: controllo interno della produzione, n. 2) e nell’allegato III (modulo B: esame UE del tipo, n. 3c e mo- dulo C: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) prevede obbligatoriamente un’analisi e una valutazione dei rischi.
Art. 15 Apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso
Capoverso 3, frase introduttiva: Questa modifica rettifica un rinvio inesatto all’interno dell’OCEM. In realtà la documentazione allegata a un apparecchio secondo il capoverso 2 deve contenere le indica- zioni secondo l’articolo 13 capoversi 3–5, e non secondo l’articolo 10 capoversi 2–4. Pertanto per gli apparecchi di cui al capoverso 2 (apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto
60/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione