Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale di cura) · 27 pagine

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zioni e Cantoni, la proposta, se approvata, creerebbe una molteplicità di regole di rimunerazione. La SMT propone invece una soluzione simile alla fatturazione secondo l’interpretazione generale 20 (IG-20) del TARMED, dove la rimunerazione di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure sarebbe stabilita in convenzioni tariffali secondo l’articolo 46 LAMal. Una soluzione di questo tipo è pragmatica perché offre il vantaggio di una fatturazione identica del medesimo prodotto nello stesso periodo da parte di fornitori di prestazioni diversi. Secondo la SMT, l’importo massimo rimborsabile previsto nell’EMAp è giustificato, in quanto ha l’effetto apprezzabile di promuovere la concorrenza. I fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale e stazionaria tuttavia dovrebbero attenersi alla prescrizione medica, con il risultato che la libertà di scelta verrebbe meno (cfr. art. 52a LAMal). Per i fornitori di prestazioni sono applicabili gli articoli 56 e seguenti LAMal, che li obbligano a una ripercussione completa degli sconti diretti e indiretti. Infine, deve vigere la protezione tariffale per tutelare i pazienti da costi aggiuntivi e garantire che si rispetti la chiave di ripartizione del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25a capoverso 5 LAMal.

Organizzazioni del settore sanitario – pazienti/utenti

malattiacronica.ch e GELIKO si dichiarano favorevoli al progetto posto in consultazione, in quanto risolve una situazione che attualmente in molte aree è insostenibile e pone le basi per un disciplinamento semplice dal punto di vista amministrativo e funzionante nella prassi. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo del materiale da parte del paziente da solo e da parte di terzi, saranno eliminate le differenze tra i tipi di fatturazione e sarà istituito un sistema unitario che già in passato aveva funzionato. Il progetto introduce un regime di competenze chiaro e logico che mantiene l’onere amministrativo estremamente basso. Inoltre, è drasticamente ridotto il rischio di non accedere al materiale sanitario necessario a causa dell’assenza di finanziamento e al contempo sono eradicati i sistemi di incentivi sbagliati. Infine, le nuove disposizioni e la pianificata riorganizzazione dell’elenco assicurano la certezza del diritto. In linea di principio, malattiacronica.ch. e GELIKO valutano positivamente il sistema proposto a tre categorie, ma segnalano che potrebbero registrarsi difficoltà nella delimitazione.

DEBRA Svizzera ritiene che il disciplinamento vigente della rimunerazione del materiale sanitario secondo la chiave di ripartizione del finanziamento delle cure sia l’approccio giusto. Purtroppo però Cantoni e Comuni in parte non osservano il loro obbligo legale di finanziamento residuo. In linea di principio quindi DEBRA Svizzera approva l’intento di modificare la legge per assicurare il finanziamento delle prestazioni fornite e quindi anche del relativo materiale sanitario, ma respinge il progetto nella sua interezza. Inoltre, è dell’avviso che mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici debbano essere coperti dall’assicurazione malattie sia nelle cure acute e transitorie, sia nelle cure ambulatoriali e stazionarie. L’ammissione nell’EMAp di prodotti utilizzati da personale professionista tuttavia non è conforme al sistema e causerebbe troppi problemi. Oltre a essere un’inutile ingerenza nell’autonomia tariffale prevista dalla LAMal tra fornitori di prestazioni e Cantoni, la proposta, se approvata, creerebbe una molteplicità di regole di rimunerazione. DEBRA Svizzera suggerisce invece una soluzione simile alla fatturazione secondo l’interpretazione generale 20 (IG-20) del TARMED, dove la rimunerazione di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati nelle cure sarebbe stabilita in convenzioni tariffali secondo l’articolo 46 LAMal. Infine, deve vigere la protezione tariffale per tutelare i pazienti da costi aggiuntivi e garantire che si rispetti la chiave di ripartizione del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25a capoverso 5 LAMal.

La FRC esprime il suo sostegno all’orientamento generale del progetto ma richiede che sia precisato. In particolare, valuta positivamente le nuove categorie A, B e C e le rispettive modalità di rimunerazione. Per quanto riguarda gli sconti, è necessario che siano applicati secondo l’indicazione «consegnato dalle case di cura». Il DFI dovrebbe distinguere il tipo di materiale per cui è possibile effettuare ordini multipli. Non di rado, infatti, le case di cura ordinano il materiale necessario per un solo paziente direttamente a una farmacia e quest’ultima invia