Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale di cura) · 27 pagine
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curafutura afferma che il nuovo disciplinamento posto in consultazione non si concentra sull’obiettivo principale, ossia semplificare dal punto di vista amministrativo la rimunerazione dei costi del materiale sanitario e aggiunge che, alla luce delle crescenti spese sanitarie, gli assicurati non devono essere ulteriormente gravati. Pertanto respinge il progetto presentato e ne richiede la sua completa modifica. In particolare, critica l’inclusione nel progetto delle case di cura e delle case per anziani e propone invece una semplificazione delle regole di fatturazione per gli spitex e gli infermieri indipendenti.
santésuisse si dichiara contraria alla proposta di finanziamento del materiale sanitario, precisando che la modifica avviene, senza che vi sia urgenza, immediatamente a seguito del chiarimento ottenuto grazie alle sentenze del Tribunale amministrativo federale. santésuisse ritiene che il progetto procuri gravi problemi, in particolare perché con il nuovo disciplinamento le case di cura, gli infermieri e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio saranno privilegiati rispetto ad altri fornitori di prestazioni. In generale, si devono esaminare con sguardo critico i costi aggiuntivi a carico dell’AOMS che l’adeguamento comporta, tenendo conto che, da un lato, tali costi aggiuntivi saranno decisamente più elevati di quanto stimato e, dall’altro, che nel medio termine aumenteranno ulteriormente a causa del temuto ampliamento della quantità. In concreto, propone che la rimunerazione del materiale sanitario delle previste categorie B e C avvenga esclusivamente e obbligatoriamente nel quadro di convezioni stipulate tra i partner tariffali secondo l’articolo 46 LAMal e non come singola rimunerazione. Le stesse problematiche sono sottolineate dal Groupe Mutuel, il quale segnala che, attribuendo al Dipartimento la competenza di designare i mezzi e gli apparecchi per i quali può essere convenuta una tariffa secondo l’articolo 46 LAMal, si interferisce nell’autonomia dei partner tariffali.
La maggior parte dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale che hanno preso parte alla consultazione, tra cui figurano il PPD, il PEV, il PLR, il PVL e il PSS, in linea di principio accoglie favorevolmente le disposizioni, esprimendo tuttavia riserve e preoccupazioni per quanto riguarda i costi aggiuntivi che dovranno essere trasferiti all’AOMS. L’UDC invece respinge completamente la proposta, in quanto teme che essa comporti un ampliamento quantitativo.
Sia le associazioni mantello dell’economia, sia le organizzazioni di pazienti e utenti per
la netta maggioranza convengono che il progetto vada nella giusta direzione. Tra questi attori si levano tuttavia isolate voci fondamentalmente critiche che respingono il progetto, in quanto l’ammissione nell’EMAp di prodotti destinati all’uso professionale innanzitutto non è conforme al sistema e, in secondo luogo, la proposta rappresenta un’inutile ingerenza nell’autonomia tariffale tra fornitori di prestazioni e Cantoni prevista nella LAMal. Secondo la FRC sono necessari alcuni affinamenti in merito agli sconti praticati al momento dell’acquisto del materiale nonché alla ripercussione degli sconti del commercio all’ingrosso. Al contempo, si deve tener conto che gli sconti sulla quantità variano in base alle dimensioni della casa di cura e per questo c’è il rischio che una parte del finanziamento sia trasferito sui pazienti.
In generale, i fornitori di prestazioni e pressoché tutte le organizzazioni del settore sanitario che hanno partecipato alla consultazione segnalano la problematica della delimitazione delle categorie, che potrebbe risultare difficile specialmente tra la categoria A e B. Nonostante queste riserve, la netta maggioranza di essi così come i Cantoni sono favorevoli alla proposta di un sistema ripartito in tre categorie principali. Inoltre, per la CDS e circa la metà dei Cantoni è importante che nell’elaborazione dell’allegato 2 OPre siano inclusi i fornitori di prestazioni e alcuni Cantoni propongono che ciò sia sancito nella legge stessa.
Per quanto riguarda il materiale della prevista categoria B (che comprende mezzi e apparecchi utilizzabili da parte dall’assicurato da solo o da parte del personale infermieristico), va inoltre verificato se si debba rimunerare con una riduzione rispetto all’importo massimo rimborsabile anche quello utilizzato dai fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale, dato che anch’essi possono trarre vantaggio dai prezzi all’ingrosso. Secondo AG in futuro sarà di nuovo possibile organizzare scorte comuni di materiali, gestendole così in modo più economico. Prendendo a