Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale di cura) · 27 pagine
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1. Introduzione
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Secondo le regole del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, le cure dispensate in casa di cura o ambulatorialmente sono finanziate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS), dall’assicurato e dal Cantone (art. 25a cpv. 1, 4 e 5 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal]1). Il materiale sanitario utilizzato dal personale infermieristico è parte integrante delle cure2. La LAMal prevede una rimunerazione separata unicamente per il materiale utilizzato dall’assicurato da solo o con l’aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura. Tale rimunerazione avviene sulla base dell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)3.
Dagli incontri tra l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e gli attori coinvolti è emerso che, nel campo delle cure ambulatoriali, gran parte del materiale è utilizzato sia dall’assicurato da solo, sia dal personale infermieristico e pertanto è difficile, se non addirittura impossibile, distinguere tra i due tipi di utilizzo. In futuro quindi il finanziamento del materiale sanitario sarà disciplinato in modo tale che questa distinzione non sia più necessaria.
Il finanziamento del materiale sanitario è garantito attualmente dallʼAOMS, dall’assicurato e dal Cantone o dal Comune. I contributi dellʼAOMS sono fissi. Al contrario, i contributi degli assicurati e il finanziamento residuo a carico dei Cantoni variano nei Cantoni. Ciò può comportare per il paziente il rischio di non avere accesso al materiale sanitario necessario perché i relativi costi non sono coperti. Per questo motivo, il progetto di modifica della legge prevede pure un finanziamento separato, da parte dell’AOMS, del materiale impiegato per le cure ai sensi dell’articolo 25a capoversi 1 e 2 LAMal e che fa parte dei mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici. Il materiale di consumo semplice in relazione alle cure e il materiale e gli apparecchi riutilizzabili per diversi pazienti continueranno ad essere rimunerati ai sensi del regime del finanziamento delle cure.
Le cure acute e transitorie possono essere prescritte in seguito a un soggiorno ospedaliero per una durata massima di due settimane (art. 25a cpv. 2 LAMal) e sono rimunerate da parte di assicuratori e Cantoni secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a LAMal e art. 7b dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni [OPre]4). Anche in quest’ambito, il progetto prevede lo stesso sistema di rimunerazione separata del materiale sanitario come per le altre cure.
1.2 Procedura di consultazione
La procedura di consultazione concernente gli adeguamenti previsti della LAMal si è tenuta dal 6 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020 presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia, dei consumatori, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e di altri ambienti interessati.
1 RS 832.10
2Sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3322/2015 e C-1970/2015