Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere» e l’aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera
l’ASA e la SIAA fanno la stessa osservazione. Mentre l’ASA trova inaccettabile compensare a spese degli aeroporti le precedenti omissioni nella legislazione o la percezione di una disparità di trattamento tra le istituzioni statali, la SIAA afferma che i locali devono essere messi a disposizione gratuitamente solo se l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) adempie ai propri compiti su richiesta di terzi. A parte il fatto che nel caso degli aeroporti non vi è una richiesta di terzi, l’avamprogetto di LStrI va molto oltre la disciplina prevista dalla legge sulle dogane. Secondo GVA è stata la Confederazione a definire quali aerodromi costituiscano frontiera esterna Schengen, pertanto dovrebbe assumersi anche i costi connessi (art. 5 cpv. 2 LD).
Secondo la SIAA, il previsto obbligo dei gerenti degli aerodromi di garantire i processi gestionali «necessari» in vista dello svolgimento ordinato delle verifiche di frontiera e di adottare le misure edilizie «del caso» è eccessivamente limitante. GVA e SIAA rammentano che oggigiorno i gerenti degli aerodromi devono soddisfare innumerevoli standard di sicurezza e prescrizioni vincolanti (dell’OACI, dell’AESA, dell’UE e della Confederazione), cui è almeno in parte impossibile derogare perfino per motivi di polizia. Secondo UDC, ASA, FZAG e ZHK, con le proposte sottoposte a consultazione la Confederazione favorisce una disparità di trattamento dell’aviazione rispetto ad altri vettori di trasporto quali strada e rotaie (parere condiviso dalla SIAA), i cui operatori non sarebbero tenuti a pagare costi sovrani in materia di sicurezza.
FZAG osserva che secondo la legge e la concessione d’esercizio, il gerente dell’aeroporto è tenuto a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l’infrastruttura necessaria a tal fine (art. 36a cpv. 2 LNA). Nell’adempimento del suo mandato di concessione e nella sua funzione di richiedente unico responsabile per la presentazione delle domande di concessione per progetti di costruzione all’interno del perimetro aeroportuale (art. 27abiscpv. 3 dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica, OSIA; RS 748.131.1), la FZAG mette già a disposizione le infrastrutture necessarie in collaborazione con gli organi di controllo alla frontiera.
Capoverso 2 Obblighi dei gerenti di aeroporti internazionali
FZAG afferma di gestire un albergo di transito (Transit Hotel) nella zona di transito internazionale, dove potrebbero soggiornare anche i cosiddetti Inadmissible Passengers (INAD) - passeggeri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio a causa di documenti mancanti o non conformi. Le compagnie aeree sarebbero tenute a garantire l’assistenza a queste persone. FZAG considera pertanto superfluo codificare obblighi supplementari per i gerenti degli aeroporti. Peraltro non sarebbe chiaro cosa comprenda la nozione di «necessarie strutture» dell’articolo 95a capoverso 2 lettera a. Anche l’obbligo di cui alla lettera b di gestire una zona di transito internazionale sarebbe superfluo. Esso si desumerebbe già dall’organizzazione delle verifiche di frontiera come anche dall’articolo 65 capoverso 3, secondo il quale la persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito internazionale per preparare la prosecuzione del viaggio. Tutti gli aeroporti nazionali gestirebbero quindi una zona di transito internazionale. Infine, FZAG rileva che l’obbligo di cui alla lettera c di mettere a disposizione un alloggio economico per le persone che chiedono asilo all’aeroporto è già codificato nell’articolo 22 capoverso 3 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) ed è quindi parimenti superfluo. Anche la SIAA ritiene che gli obblighi di cui all’articolo 95a capoverso 2 sono già codificati nella LStrI, risp. nella LAsi e sono già ossequiati dai gerenti degli aeroporti.