Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 22 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere» e l’aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera
visto che il traffico organizzato di migranti di cui all’articolo 116 capoverso 3 non è quasi mai dimostrabile. Le persone oggetto di traffico di migranti si rifiuterebbero regolarmente di fornire informazioni sui trafficanti, motivo per cui sarebbe difficile perseguire i grandi gruppi criminali che sono principalmente orientati al profitto. Siccome la fattispecie qualificata non si verificherebbe quasi mai o comunque non sarebbe quasi mai dimostrabile, per poter sanzionare in modo efficace e dissuasivo il traffico di migranti e allineare il diritto svizzero alla direttiva 2002/90/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 occorrerebbe prevedere una pena più severa per la fattispecie di base. L’USS plaude al mancato inasprimento della pena, poiché l’articolo 116 tutelerebbe interessi statali e non quelli delle persone oggetto del traffico di migranti.
Secondo AsyLex la Svizzera, con la sua legislazione rigida, una delle più severe d’Europa, costituirebbe sempre più un sonderfall. Diversi Stati europei prevedrebbero l’impunità nei casi in cui il favoreggiamento del soggiorno illegale è motivato da considerazioni umanitarie. Verrebbe pronunciata una pena unicamente se gli autori hanno agito nell’intenzione di procurarsi un indebito arricchimento. A questo proposito rimanda all’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva 2002/90/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che prevede espressamente la possibilità di non adottare sanzioni riguardo al favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali praticato allo scopo di prestare assistenza umanitaria.
Amnesty e OSAR chiedono che la legislazione sia strettamente orientata alla lotta contro il traffico di migranti e che sia adeguata al senso e allo scopo delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale. A questo proposito rimandano al «Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria» e alla «Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti».
Stralcio dei «casi di lieve entità»
PSS, AsyLex, USS e VFG sono contrari allo stralcio. AsyLex argomenta che lo scopo del «caso di lieve entità» è quello di rendere tali casi di lieve entità visibili nella normativa in modo che siano sufficientemente presi in considerazione. Uno stralcio evocherebbe l’impressione che il legislatore abbia espressamente rinunciato a privilegiare i casi di lieve entità. Ne conseguirebbe un assoggettamento dei casi di lieve entità all’articolo 116 capoverso 1 (delitto), il che significherebbe un’iscrizione nel casellario giudiziale in caso di condanna. In questo modo non si contrasterebbe il traffico di migranti a scopo di lucro ma si perseguirebbero,
semmai, con maggiore severità i cosiddetti «reati di solidarietà».
Il Cantone ZG fa notare che dalle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo (punto 2.1.2) sulla definizione della pena non emerge chiaramente che la soppressione dell’articolo 116 capoverso 2 non deve essere realizzata con questa proposta, ma piuttosto nell’ambito dell’armonizzazione del quadro penale e dell’adeguamento del diritto penale accessorio alla legge sulle sanzioni modificata (FF 2018 2420). Il Cantone ZG propone pertanto di indicare esplicitamente che lo stralcio del capoverso 2 non è oggetto della presente modifica di legge.