Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 22 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere» e l’aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera

Il PSS approva l’obbligo dei gerenti degli aeroporti che costituiscono frontiera esterna di mettere a disposizione dei richiedenti l’asilo un alloggio economico i cui costi siano a carico della SEM. Secondo l’OSAR e l’USS, le persone che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio dovrebbero disporre di spazi adeguati e dignitosi (PSS: adeguati) ove soggiornare e ricevere assistenza. L’OSAR chiede che nell’organizzare l’alloggio all’aeroporto sia tenuto conto del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, dell’accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale e dell’assistenza medica necessaria. Esperienze recenti all’aeroporto di Ginevra hanno evidenziato la necessità di miglioramenti nei settori seguenti: la possibilità estremamente limitata di allontanarsi, la complicata procedura di autorizzazione delle visite di famigliari e l’accesso limitato alla tutela giurisdizionale per

quanto riguarda le sanzioni per entrata illegale. L’OSAR chiede inoltre che nel quadro della modifica di legge venga analizzata la situazione degli alloggi presso gli aeroporti e vengano colmate le lacune di cui sopra.

Capoverso 3 Obbligo di approvazione

Aerosuisse, Aviationsuisse, CP, economiesuisse, FZAG, SIAA e ZHK rilevano che, conformemente agli articoli 37 segg. LNA, per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente all’esercizio di un aerodromo occorre un’approvazione dei piani del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Secondo l’articolo 37 capoverso 3 LNA, con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. FZAG sottolinea inoltre che, in caso di misure edilizie che incidono sulla procedura di controllo alle frontiere, l’UFAC, in qualità di autorità competente, conformemente agli articoli 37d e 37g LNA consulta il Cantone o la polizia cantonale di Zurigo e l’autorità federale specializzata competente (nel caso delle frontiere esterne di Schengen: la SEM). Il DATEC definirebbe le richieste giustificate degli organi di controllo alla frontiera quali condizioni per l’approvazione dei piani. Secondo l’articolo 28 OSIA, adattamenti edili o misure di poca importanza non necessitano di un’approvazione dei piani. Tuttavia, il Cantone Zurigo garantirebbe anche in questi casi la consultazione dei servizi specializzati del Cantone e l’osservanza delle prescrizioni legali. Già oggi gli adeguamenti dei processi gestionali che incidono sulla procedura di controllo alle frontiere sarebbero coordinati da vicino con la polizia cantonale. La prassi dimostrerebbe che le basi legali vigenti codificate nella LNA sono sufficienti per tenere debito conto delle esigenze delle autorità competenti delle verifiche di frontiera.

economiesuisse osserva che il «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere» menzionato nel rapporto esplicativo è già stato attuato con successo attraverso gli strumenti in essere. Inoltre, l’obbligo di attuare la normativa Schengen risulterebbe già in maniera diretta dal CFS allegato VI punto 2, in particolare cifra 2.1.3 (R UE 2016/399), che in quanto diritto direttamente applicabile, si applicherebbe anche agli aeroporti svizzeri (sulla stessa linea si esprimono anche FZAG e, per analogia, GVA, nonché Aerosuisse e SIAA, le quali rimandano inoltre alla LNA, alle concessioni d’esercizio nonché alla LStrI).

Capoverso 4 Ordine della SEM

FZAG osserva che attribuire una tale competenza alla SEM sarebbe contraria al principio dipartimentale di cui all’articolo 177 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e a un’organizzazione appropriata (art. 43 cpv. 3 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA; RS 172.010). L’aviazione è totalmente di competenza della Confederazione, pertanto il DATEC dev’essere l’unica autorità autorizzata a svolgere compiti di supervisione e a ordinare provvedimenti (sulla stessa linea anche Aviationsuisse, SIAA 12/22