Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 22 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere» e l’aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera

Trasferimento nel diritto penale fondamentale

Il Cantone Berna chiede che la disposizione penale sia trasferita nel CP e sottolinea che dal punto di vista del diritto penale occorre lottare in prima linea contro il traffico di migranti commesso, di norma, da gruppi e, in particolare, nell’intento di procurarsi un indebito arricchimento. Una nuova disposizione penale sotto il titolo quarto «Dei crimini o dei delitti contro la libertà personale» dovrebbe incorporare l’attuale articolo 116 capoverso 3 in una disposizione penale separata. Il nuovo articolo dovrebbe proteggere non solo il bene giuridico della sovranità territoriale, ma anche l’integrità della libertà, della vita e della dignità umana. Siccome il reato può essere commesso sia da cittadini svizzeri sia da stranieri e non rientra pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 2, è opportuno disciplinarlo nel codice penale. Anche la CDDGP deplora che non si sia considerata la possibilità di trasferire il reato di traffico di migranti nel diritto penale fondamentale. Sia le autorità di polizia cantonali sia la Conferenza svizzera dei procuratori avrebbero sottolineato che il trasferimento nel diritto penale fondamentale sarebbe stato nell’interesse delle autorità di perseguimento penale. Secondo il PLR le norme di diritto penale dovrebbero essere concentrate nel codice penale e dovrebbero, almeno tendenzialmente, essere evitate disposizioni penali specifiche in leggi separate. L’UDC approva il mantenimento della disposizione nel diritto penale accessorio. Trova comprensibile che si rinunci alla subordinazione alla giurisdizione federale.

Inasprimento delle pene

I Cantoni di BE, GE e VD, l’UDC e la CDDGP deplorano che si sia rinunciato a innalzare la comminatoria di pena massima (da cinque a dieci anni). Secondo l’Alleanza del Centro occorrerebbe esaminare un adeguamento della pena massima. Chiede che si proceda a tale esame nel quadro della stesura del messaggio. Mentre il Cantone VD comprende le riserve nei confronti di un innalzamento, l’UDC e la CDDGP considerano la motivazione nel rapporto esplicativo inappropriata. Stando all’UDC l’esperienza dimostrerebbe che molte persone entrate in Svizzera nel quadro del traffico di migranti non verrebbero, solitamente, rimpatriate e che, inoltre, per generazioni non riuscirebbero a raggiungere una posizione economica soddisfacente. In quest’ottica una pena detentiva massima di dieci anni sarebbe proporzionata. Un inasprimento delle pene segnalerebbe ai giudici che, in linea di principio, le sanzioni dovrebbero essere più severe. Oltre inasprire le pene, l’UDC chiede che si esamini in che misura i trafficanti di migranti possano essere ritenuti responsabili dei costi sostenuti dallo Stato per le persone così introdotte in Svizzera.

Secondo il Cantone Berna sarebbe urgente inasprire le pene, giacché il traffico di migranti metterebbe in pericolo e/o violerebbe più beni giuridici contemporaneamente. Le conseguenze del traffico di migranti oltrepasserebbero una semplice violazione o minaccia della sovranità territoriale della Svizzera. Nella prassi delle autorità di perseguimento penale, il fenomeno del traffico di migranti sarebbe per molti versi assimilabili alla fattispecie penale della tratta di esseri umani (art. 182 CP), per il quale è prevista una pena detentiva massima di 20 anni. Nella pratica, la tratta di esseri umani seguirebbe regolarmente il reato di traffico di migranti. Spesso le autorità di perseguimento penale faticherebbero a distinguere tra casi di traffico di migranti e casi di tratta di esseri mani. Per questi motivi apparrebbe imperativo allineare le sanzioni per il traffico di migranti a quelle per la tratta di esseri umani. L’indicazione, nel rapporto esplicativo, secondo cui eventualmente potrebbe venire ad aggiungersi anche la pena prevista per le organizzazioni criminali secondo l’articolo 260terCP sarebbe molto ipotetica e non conforme alla prassi. Questa disposizione non verrebbe quasi mai applicata nemmeno al reato più grave di tratta di esseri umani.

Secondo il Cantone Soletta non è tenuto conto, in particolare, del fatto che nella prassi è applicata molto più di frequente la fattispecie qualificata secondo l’articolo 116 capoverso 1, 15/22