Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 22 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere» e l’aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera
introduttiva e 2 prima frase, 103b capoverso 2 lettera d, 103c capoverso 2 lettera a, 104 capoverso 1, 104a capoversi 1 lettera a e 3, 104c capoversi 1 e 4, 108e capoverso 2 lettera b, 109a capoverso 2 lettera c LStrI.
Non è stata formulata nessuna osservazione specifica nemmeno per quanto riguarda la mancata sostituzione della nozione di «aeroporto» mediante «aerodromo» nella legge sull’asilo.
5.2 Attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere»
Osservazioni generali
20 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG), due partiti (Alleanza del Centro e PSS), l’ASM e la CDDGP sono favorevoli all’attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere». Due partiti (PLR e UDC), Aerosuisse, ASA, Aviationsuisse, CP, economiesuisse, FZAG, GVA (in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei costi), SIAA e ZHK respingono le parti del progetto aventi una rilevanza per i gerenti di aeroporti.
Articolo 7 Passaggio di confine e controlli al confine
L’USS chiede che ci si astenga dal prelevare emolumenti per la verifica di frontiera e che la frase corrispondente del capoverso 2 venga stralciata.
Articolo 9 Competenza per le verifiche sulle persone
Il Cantone GE ha concluso un accordo con il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e chiede che questo venga menzionato espressamente nella legge allo scopo di assicurare il proseguimento dell’accordo.
Articolo 65 Rifiuto d’entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen
Per quanto riguarda il capoverso 3 (settore definito per persone allontanate), GVA propone di precisare nel messaggio che l’attribuzione di un settore definito dell’aerodromo è autorizzata anche in presenza di una zona di transito internazionale. Nel loro parere, FZAG e SIAA – parimenti favorevoli a una maggiore flessibilità spaziale – partono da tale presupposto. Secondo l’USS occorre creare spazi adeguati e dignitosi presso gli aerodromi per l’assistenza alle persone cui è rifiutata l’entrata o la prosecuzione del viaggio. Questo requisito andrebbe codificato nella legge (ev. parimenti nell’art. 95a cpv. 2) oppure in un’ordinanza. Il PSS vede di buon occhio il fatto di disciplinare in maniera uniforme in tutta la Svizzera il trattamento riservato agli stranieri e ai gerenti di aerodromi.
Articolo 95a Osservazioni generali
PLR, UDC, Aerosuisse, ASA, Aviationsuisse, CP, economiesuisse, FZAG, GVA (con particolare riferimento al trasferimento dei costi), SIAA e ZHK respingono la disposizione. Il Cantone ZH approva la codifica a livello di legge ma ritiene tuttavia che la Confederazione debba partecipare ai costi sostenuti dal Cantone e dai gerenti dell’aeroporto nel quadro delle verifiche di frontiera all’aeroporto di Zurigo. FER considera adeguate le modifiche proposte.
Il PLR considera sostanzialmente opportuna una base legale che codifichi la collaborazione tra la SEM e gli aeroporti. Trova tuttavia che le modifiche proposte sono molto incisive e si