Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine
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distrutta a spese del richiedente. È esplicitamente esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario;
- il richiedente è periodicamente informato sulla quantità e sul tipo di
merce distrutta in virtù della procedura semplificata.
Essenzialmente la nuova procedura si distingue da quella in vigore per gli aspetti seguenti:
- il richiedente è informato del trattenimento di merce da parte
dell’AFD unicamente se il dichiarante, detentore o proprietario si è espressamente opposto alla sua distruzione;
- se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressa-
mente alla distruzione della merce, qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei suoi confronti (p. es. per i costi della distruzione) è esplicitamente esclusa;
- solo in un secondo tempo il richiedente riceve una comunicazione
riassuntiva che lo informa sulla quantità e sul tipo di merce distrutta in virtù della procedura semplificata.
Il presente disegno non designa esplicitamente l’autorità che sarà incaricata della procedura amministrativa che seguirà al trattenimento della merce da parte dell’AFD. Nel quadro del programma di trasformazione DaziT, l’AFD adeguerà i processi nell’ambito dell’esecuzione dei cosiddetti atti non doganali (tra cui anche le leggi in materia di proprietà intellettuale). In questo contesto si sta valutando se l’esecuzione della procedura amministrativa possa essere interamente o in parte delegata all’autorità competente per l’atto non doganale in questione. Per gli interventi che riguardano la proprietà intellettuale si pensi in particolare all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Qualora le competenze fossero riassegnate in questo senso, sarebbe necessario modificare le relative disposizioni negli atti interessati dal presente disegno. Sarebbe altresì necessario definire quali autorità riscuotono quali emolumenti.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 In generale
Nel testo tedesco degli atti modificati l’uso delle formulazioni è stato adeguato alle indicazioni in materia di pari trattamento linguistico fra uomo e donna. Ai fini dell’armonizzazione tra il diritto della proprietà intellettuale e quello doganale, in tutte le lingue si è proceduto a determinati adeguamenti terminologici. In tedesco, il termine «Werktage» è stato sostituito con «Arbeitstage», in virtù dell’uso del termine nell’Accordo TRIPS7. La modifica interessa la legge sul diritto d’autore, la legge sulla protezione dei marchi e la legge sui brevetti. Il termine «Arbeitstage» è invece già utilizzato nella versione in vigore della legge sul design. Le
7 Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20, all. C).