Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine
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presente durante l’ispezione (art. 77b cpv. 2) o di opporsi, con una domanda giustificata, alla consegna di campioni (art. 77b cpv. 3) per tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l’autorità doganale può subordinare il trattenimento a una dichiarazione di responsabilità da parte richiedente (art. 77h cpv. 1). In virtù dell’articolo 77h capoverso 2, se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.
Il capoverso 4 disciplina la procedura nel caso in cui il dichiarante, detentore o proprietario acconsenta alla distruzione o non si esprima entro il termine di cui al capoverso 2. In questo caso l’autorità doganale distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario. Si vuole così evitare che il titolare dei diritti accolli i costi della distruzione e di eventuali danni incorsi nel quadro della procedura semplificata all’acquirente della merce contraffatta.
Il capoverso 5 prevede che l’autorità doganale informi trimestralmente il richiedente in merito alla qualità e al tipo di merce distrutta nel quadro della procedura semplificata. Questo garantisce, da un lato, che i titolari dei diritti continuino a essere informati sulla quantità e sul tipo di merce trattenuta e distrutta dall’autorità doganale e, dall’altro, riduce l’onere a carico dell’autorità doganale, che non è più chiamata a trasmettere l’informazione in ogni singolo caso, ma informa i richiedenti periodicamente.
È importante sottolineare che la procedura semplificata per la distruzione delle piccole spedizioni non limita in alcun modo i diritti del dichiarante, detentore o proprietario, che continua ad avere le stesse possibilità entro termini invariati. La semplificazione auspicata con la nuova procedura non è quindi il risultato di una limitazione dei diritti del dichiarante, detentore o proprietario, ma è determinata dal fatto che il richiedente riceve ora una comunicazione sul trattenimento della merce unicamente se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione della stessa. Dal momento che ciò succede solo in un numero marginale di casi (meno del 5 %), l’onere amministrativo dell’autorità doganale, ma anche del richiedente, che, tuttavia, riceve informazioni meno regolari e dettagliate sulle contraffazioni trattenute, si riduce notevolmente.
4.3 Legge sulle topografie, sezione 5: Protezione giuridica
Art. 12 Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal
territorio doganale
Come negli altri atti, l’espressione utilizzata nel testo in vigore «intervento dell’Amministrazione delle dogane» è sostituita con la terminologia della legislazione doganale. I rimandi alle disposizioni applicabili della legge sul diritto d’autore sono inoltre completati in modo da includere la dispo-