Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine
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Art. 77d Consenso
Nel testo francese, il termine «approbation» è sostituito con «accord».
Art. 77f Risarcimento
Il capoverso 2 del testo francese è modificato per coerenza con la modifica apportata all’articolo 77d.
Art. 77h Dichiarazione di responsabilità e risarcimento
Per coerenza con la modifica apportata alla rubrica dell’articolo 77 della legge sul diritto d’autore, i testi italiano e francese subiscono una modifica di natura puramente terminologica.
Art. 77i Procedura semplificata per la distruzione di piccole spe-
dizioni
La nuova disposizione regola la procedura semplificata, che è attuata alle seguenti condizioni:
- è stata presentata una domanda d’intervento secondo l’articolo 76
capoversi 1 e 1bis;
- l’autorità doganale ha motivi fondati di sospettare che l’introdu-
zione nel o l’asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini;
- l’autorità doganale appura che si tratta di una piccola spedizione ai
sensi della definizione fissata a livello di ordinanza.
Se le succitate condizioni sono soddisfatte, gli articoli 77–77h non sono applicati e la procedura è retta dall'articolo 77i (cfr. art. 77 cpv. 1 ultimo periodo). In virtù del capoverso 1, l’autorità doganale trattiene la merce e lo comunica al dichiarante, detentore o proprietario.
Il capoverso 2 prevede che, al momento della comunicazione in virtù del capoverso 1, l’autorità doganale informi il dichiarante, detentore o proprietario del fatto che la merce sarà distrutta se il dichiarante, detentore o proprietario non si opporrà espressamente alla sua distruzione entro 10 giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.
Il capoverso 3 regola la procedura seguita se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione: in questo caso l’autorità doganale informa il richiedente. Il resto della procedura coincide con la procedura in vigore. Il termine di 10 giorni feriali (20 in casi motivati) entro i quali il richiedente può ottenere provvedimenti cautelari inizia quindi a decorrere dal momento in cui riceve la comunicazione (art. 77 cpv. 2 e 3). Il richiedente ha inoltre la possibilità di chiedere la consegna di campioni o di ispezionare la merce (art. 77a). In questo caso, il dichiarante, detentore o proprietario è informato della consegna dei campioni o dell’ispezione (art. 77b cpv. 1). Ha così la possibilità di chiedere di essere