Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine
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protezione dei marchi (RS 232.11), la legge sul design (RS 232.12), la legge sui brevetti (RS 232.14) e la legge sul diritto d’autore (RS 231.1). La legge sulla protezione degli stemmi (RS 232.21) e la legge sulle topografie (RS 231.2) non contengono disposizioni specifiche sull’intervento dell’AFD, ma rimandano alle relative disposizioni della legge sulla protezione dei marchi e della legge sul diritto d’autore (art. 32 della legge sulla protezione degli stemmi e art. 12 della legge sulle topografie).
Dopo l’introduzione della procedura semplificata per le piccole spedizioni i richiedenti avranno due opzioni per quel che riguarda le merci trattenute trasportate in piccole spedizioni: chiederne la distruzione secondo la procedura applicata finora oppure, contestualmente alla domanda di intervento, chiedere che, se la merce trattenuta è trasportata in piccole spedizioni, sia distrutta secondo la procedura semplificata. Entrambe le opzioni comportano vantaggi e svantaggi: nel quadro della procedura in vigore, il richiedente dispone di maggiore margine di intervento e di più informazioni sulla merce trattenuta, mentre nell'ambito della procedura semplificata le informazioni non sono così dettagliate, ma ci sono vantaggi in termini di onere amministrativo e costi. Entrambe le procedure conferiscono al dichiarante, detentore o proprietario della merce il diritto illimitato di opporsi alla sua distruzione e di costringere il richiedente ad adire le vie legali. Se tuttavia il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione, la procedura semplificata riduce per lui il rischio di essere in un secondo tempo chiamato a rispondere dal richiedente dei danni legati al trattenimento e dalla distruzione. Il mantenimento di alcuni aspetti della procedura in vigore è giustificato anche dal fatto che le autorità doganali potranno così continuare a distruggere la merce che non corrisponde più a quelle che sono definite «piccole spedizioni» nei casi in cui il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione. In questi casi, infatti, il richiedente sarebbe altrimenti sempre chiamato a rivolgersi a un tribunale, con costi ingenti e inutili. Anche il regolamento (UE) n. 608/2013 prevede entrambe le procedure.
La procedura semplificata per le piccole spedizioni presuppone che il titolare dei diritti presenti una domanda specifica. Una volta presentata la domanda, la procedura si svolge come segue:
- se l’AFD ha motivi fondati di sospettare che merce destinata all’in-
troduzione nel o all’asportazione dal territorio doganale violi il diritto della proprietà intellettuale, lo comunica al dichiarante, detentore o proprietario e trattiene la merce;
- l’AFD informa il dichiarante, detentore o proprietario del fatto che,
a meno che non vi si opponga espressamente entro 10 giorni feriali dalla comunicazione, la merce in questione sarà distrutta;
- qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga alla di-
struzione entro il termine indicato, l’AFD lo comunica al richiedente, che ha a disposizione 10 giorni feriali (20 in casi motivati) per ottenere provvedimenti cautelari;
- qualora il dichiarante, detentore o proprietario non si opponga
espressamente alla distruzione entro il termine indicato, la merce è