Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine

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per cento dei casi il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione della merce.

L’onere generato dalla procedura in vigore comporta una riduzione del numero di invii controllati e, di conseguenza, un aumento delle importazioni di merce contraffatta in Svizzera. Dopo un’ottimizzazione dei processi avvenuta sulla scia del Programma di stabilizzazione 2017–2019, l’AFD ha ridotto gli effettivi, tra gli altri, nell’ambito del diritto di proprietà intellettuale, a fronte di un numero di piccole spedizioni provenienti dall’Asia che è quasi sestuplicato tra il 2014 e il 2018. Dal 1° gennaio 2017, il numero di accertamenti, in particolare nel traffico delle merci commerciabili incluse le spedizioni postali e di corriere, è diminuito considerevolmente (2015: 3621 accertamenti, 2016: 3125 accertamenti, 2017: 1633 accertamenti, 2018: 1686 accertamenti). Anche se il numero di accertamenti ha subito variazioni anche in passato, la riduzione degli effettivi dell’AFD ha comportato, alla luce dell’onere legato ai processi, una riduzione delle contraffazioni bloccate in dogana. La semplificazione della procedura per le piccole spedizioni potrebbe agevolare il lavoro dell’AFD e liberare delle risorse per gli accertamenti, con un impatto positivo sul numero di contraffazioni individuate. D’altronde, il programma DaziT del Consiglio federale non mira ad altro, in termini di organizzazione, se non a che le risorse che si liberano in tutte le unità amministrative in risposta a un’accresciuta efficienza siano impiegate, tra le altre cose, per un’ottimizzazione mirata in termini di attuazione. Come emerge dallo studio già citato dell’OCSE e dell’EUIPO, negli ultimi anni il commercio delle contraffazioni è cresciuto in modo significativo (2013: 2,5 % del commercio mondiale per un valore complessivo di 461 mia. di dollari USA; 2016: 3,3 % del commercio mondiale per un valore complessivo di 509 mia. di dollari USA). OCSE ed EUIPO ritengono queste cifre allarmanti.

Nel regolamento (UE) n. 608/20133, l’UE ha, per le stesse ragioni, introdotto una procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni. Essenzialmente la novità consiste nel fatto che inizialmente è informato del trattenimento e dell’imminente distruzione solo il dichiarante, detentore o proprietario della merce. Solo nel caso in cui questi si opponga alla distruzione viene informato anche il richiedente, che avrà, a partire da questo momento, 10 giorni feriali di tempo (20 in casi motivati) per ottenere provvedimenti cautelari. Rispetto a quella in vigore in Svizzera, questa procedura comporta diversi vantaggi: il richiedente è chiamato ad agire solo se il dichiarante, detentore o proprietario della merce si oppone alla sua distruzione, il che avviene in meno del 5 per cento dei casi. Per i richiedenti ciò comporta una riduzione dei costi, che, all’occorrenza, si cerca di addossare al dichiarante, detentore o proprietario. I dichiaranti, detentori o proprietari dispongono invece di una soluzione che permette loro di risolvere la questione in modo semplice nel

3 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio.