Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine
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altre modifiche di natura terminologica sono commentate nei commenti alle singole disposizioni.
4.2 Legge sul diritto d’autore, titolo quinto, capitolo 4
Capitolo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal ter-
ritorio doganale
Il titolo del capitolo è modificato in funzione del diritto doganale e la nuova formulazione sostituisce il titolo attuale «Intervento dell’Amministrazione delle dogane». L’accento è così posto sull’azione che provoca l’intervento, ossia l’introduzione nel o l’asportazione dal territorio doganale. La modifica interessa l’insieme delle leggi in materia di proprietà intellettuale.
Art. 75 Denuncia di merci sospette
Il territorio doganale è definito all’articolo 3 della legge sulle dogane8; il termine «territorio doganale» sostituisce quindi «territorio doganale svizzero». Nel testo francese «leur sortie» è inoltre sostituito con «sortie de celui-ci».
Nel testo tedesco, il capoverso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica con la sostituzione del termine «Werktage» con «Arbeitstage», in linea con l’Accordo TRIPS.
Art. 76 Domanda d’intervento
Analogamente al capoverso 1 dell’articolo 75, la modifica del capoverso 1 è anche qui di natura puramente terminologica. Lo stesso vale per la sostituzione di «mainlevée» con «restitution» nel testo francese.
Il titolare dei diritti continuerà a dover presentare una domanda d’intervento per consentire all’autorità doganale di trattenere la merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale. Il nuovo capoverso 1bisprevede che il titolare dei diritti possa allo stesso tempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione della merce oggetto di piccole spedizioni. Per quel che riguarda le piccole spedizioni, in futuro, il titolare dei diritti potrà quindi scegliere tra la procedura in vigore e quella semplificata in funzione delle proprie esigenze.
Per non ostacolare eventuali modifiche future imposte dall’evoluzione del contesto e dalle esperienze raccolte, la definizione di «piccole spedizioni» non è ancorata nella legge. L’UE definisce la «piccola spedizione» come una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che comporta al massimo tre unità ovvero ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi9. È tuttavia possibile che per la Svizzera siano scelti criteri diversi o che se ne aggiungano altri, come il valore stimato. Analogamente
8 LD; RS 631.0
9 Regolamento (UE) n. 608/2013, art. 2, par. 19.