Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine

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a quanto previsto dal nuovo diritto doganale, il capoverso 1bisdelega la definizione di «piccola spedizione» al Consiglio federale.

Per fini di armonizzazione, al capoverso 2 del testo tedesco il termine «Antragstellerin» è introdotto al fianco di «Antragsteller». Nei testi italiano e francese sono introdotte le espressioni «dont il dispose» e «di cui dispone» per coerenza con il testo tedesco e con la formulazione usata negli altri atti.

Art. 77 Trattenimento della merce

Nel testo italiano e francese la rubrica subisce una modifica di natura terminologica. Come negli articoli 75 e 76 della legge sul diritto d’autore, al capoverso 1 si rinuncia al termine «svizzero».

Se l’autorità doganale ha motivi fondati di sospettare che l’introduzione nel o l’asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini e se è stata presentata una domanda d’intervento secondo l’articolo 76, in virtù della procedura in vigore l’autorità doganale lo comunica al richiedente (ossia al titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini o al titolare di una licenza legittimato ad agire o a una società di gestione autorizzata) e al dichiarante, detentore o proprietario. È su questo punto che la procedura semplificata per le piccole spedizioni diverge significativamente da quella in vigore: se, contestualmente alla domanda secondo l’articolo 75, il richiedente chiede che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni, la procedura è retta dall’articolo 77i. Il richiedente non riceve in un primo tempo nessuna comunicazione.

Per coerenza con il nuovo articolo 77i, il termine per il trattenimento della merce fissato al capoverso 2 decorre a partire dalla ricezione da parte del titolare dei diritti della comunicazione e non a partire dal suo invio. Come all’articolo 75, al capoverso 2 del testo tedesco il termine «Arbeitstagen» sostituisce il termine «Werktagen».

Art. 77a Campioni

Nei testi italiano e francese il capoverso 1 è modificato per coerenza con la modifica apportata alla rubrica dell’articolo 77 della legge sul diritto d’autore.

Art. 77b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari

Per fini di armonizzazione, al capoverso 1 del testo francese è inserita una virgola mancante.

Art. 77c Domanda di distruzione della merce

Per fini di armonizzazione, al capoverso 3 del testo francese è inserita una virgola mancante.