Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine

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Per consentire all’AFD di trattenere le contraffazioni in dogana, la legislazione svizzera prevede la possibilità di un suo intervento diretto. Con un’apposita domanda, i titolari di diritti possono chiedere all’AFD di trattenere la merce che si sospetta violi i diritti della proprietà intellettuale. In questi casi l’AFD informa del trattenimento il richiedente (quindi il titolare dei diritti) così come il dichiarante, detentore o proprietario della merce. Il richiedente può chiedere la distruzione della merce se accerta che si tratta di contraffazioni che violano i suoi diritti. Dal canto suo, il dichiarante, detentore o proprietario può opporsi alla distruzione. Se acconsente alla distruzione o se non si esprime in merito, l’AFD distrugge la merce conservandone tuttavia un campione come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni. Se invece il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione, il richiedente ha 10 giorni feriali, in casi motivati 20, per rivolgersi a un tribunale e chiedere l’adozione di provvedimenti cautelari, in modo che sia possibile appurare la violazione dei diritti in un’eventuale procedura civile. Se questo non avviene, l’AFD procede allo svincolo della merce.

Si tratta di una procedura onerosa che comporta un importante onere amministrativo per l’AFD2, spesso senza soddisfare le esigenze delle Parti interessate. Il problema più grande è posto dal fatto che i termini per la presa di posizione da parte del dichiarante, detentore o proprietario e per l’ottenimento di provvedimenti cautelari da parte del richiedente iniziano a decorrere nello stesso momento e hanno la stessa durata: il dichiarante, detentore o proprietario ha a disposizione 10 giorni feriali (in casi motivati

20) a partire dalla comunicazione del trattenimento della merce per opporsi alla sua distruzione; il richiedente dispone dello stesso numero di giorni a partire dalla comunicazione per rivolgersi a un tribunale per chiedere, e ottenere, l’adozione di provvedimenti cautelari, quindi di una decisione. Concretamente ciò significa che i richiedenti devono adoperarsi fin da subito se auspicano che si giunga tempestivamente a una decisione in materia di provvedimenti nel caso in cui il dichiarante, detentore o proprietario si opponga alla distruzione della merce. Se attendessero di conoscere la posizione del dichiarante, detentore o proprietario per adottare tali misure, il tempo non sarebbe infatti sufficiente. Per l’AFD, dal canto suo, informare le Parti e contemporaneamente monitorare l’osservanza dei termini è già di per sé oneroso. A questo si aggiunge che i richiedenti si rivolgono regolarmente all’AFD per ricevere raffigurazioni o campioni della merce al fine di valutare se si tratti di contraffazioni e se sia il caso di avviare una procedura. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, questo non si rivela necessario, dal momento che il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione. In oltre il 90 per cento dei casi la merce trattenuta è infatti trasportata in piccole spedizioni con tre oggetti al massimo e l’acquirente, consapevole di aver comperato una contraffazione, vuole semplicemente «risolvere la questione il più in fretta possibile» e non ha alcun interesse ad opporsi alla distruzione. Solo nel 5

2 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2019 in adempimento del postulato 17.3361, Commissione delle finanze CN: «Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Gestione e definizione delle priorità».