Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/1: Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
5 Ripercussioni
Per la Confederazione l’introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni comporta una riduzione dell’onere amministrativo per le autorità incaricate dell’attuazione dell’intervento nell’ambito del diritto della proprietà intellettuale. Attualmente questo ruolo è svolto dall’AFD. Qualora nel quadro della revisione del diritto doganale si decidesse di incaricare parzialmente o totalmente un’altra autorità dell’esecuzione delle procedure amministrative in questo ambito (p. es. l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale), anche l’AFD ne trarrebbe beneficio in termini di efficienza. Attualmente, oltre il 90 per cento delle spedizioni trattenute sono trasportate in piccole spedizioni con meno di tre oggetti. Un miglioramento concreto in termini di efficienza dipenderà dall’entità del ricorso alla procedura semplificata da parte dei richiedenti. Per la Confederazione la nuova procedura comporterà in ogni caso una riduzione dell’onere amministrativo, con la conseguente liberazione di risorse da investire nell’attività di controllo. Il presente disegno non avrà dunque ripercussioni sull’effettivo del personale.
Non ci saranno ripercussioni neppure per i Cantoni e i Comuni.
Quanto alle ripercussioni per l’economia, la semplificazione della procedura di distruzione proposta comporterà anzitutto benefici in termini di efficienza per l’AFD, che avrà a disposizione più risorse per svolgere l’attività di controllo. La prevista riduzione dell’onere amministrativo dell’AFD consentirà alle autorità doganali di controllare un numero maggiore di spedizioni e di trattenere la merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale. Per i titolari di diritti della proprietà intellettuale sarà nuovamente più facile imporre i propri diritti. Dal momento che, nella maggioranza dei casi, il dichiarante, detentore o proprietario della merce non si oppone espressamente alla sua distruzione, i titolari di diritti non saranno infatti chiamati ad adottare misure specifiche, con una conseguente riduzione dell’onere. I titolari di diritti potranno tuttavia continuare a optare per la procedura in vigore.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il disegno si fonda sull’articolo 122 della Costituzione federale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il disegno è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In qualità di membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Svizzera è tenuta a prevedere misure di intervento doganale almeno nell’ambito del diritto dei marchi e del diritto d’autore (art. 51 segg. dell’Accordo TRIPS). L’obbligo dei membri dell’OMPI di prevedere misure di intervento doganale in virtù dell’Accordo TRIPS non si estende