Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
elettrici o elettronici per poi rivenderli sotto forma di cucine o unità abitative complete. Al momento della fornitura di questi apparecchi a terzi ha luogo una «immissione in commercio» ai sensi dell’articolo 10 ORSAE e, per questo motivo, le imprese in questione sottostanno all’obbligo di pagare la tassa. Le imprese e organizzazioni importatrici sono inoltre soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 13. Non è invece previsto alcun obbligo di pagare la tassa per gli apparecchi e i componenti che vengono importati o fabbricati e utilizzati esclusivamente per uso proprio poiché in tal caso non avviene alcuna fornitura a terzi (e, quindi, nemmeno un’immissione in commercio).
Attualmente le basi legali di livello superiore in vigore non consentono di prevedere una regolamentazione analoga per i soggetti privati che acquistano apparecchi direttamente all’estero oppure online tramite commercianti esteri. La riscossione della tassa direttamente presso gli utenti finali sarebbe contraria alla formulazione espressa dell’articolo 32abis LPAmb e comporterebbe un netto allontanamento dal principio della responsabilità del fabbricante. L’UFAM sta cercando di mettere a punto una soluzione con gli uffici federali interessati.
4.11 Articolo 11 Esenzione dall’obbligo di pagare la tassa
Il capoverso 1 disciplina i criteri di esenzione che un’organizzazione di categoria alla quale aderiscono i fabbricanti di determinati apparecchi o generi/categorie di apparecchi o di componenti è tenuta a rispettare qualora i fabbricanti intendano chiedere all’UFAM l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa. Ad esempio, si considera organizzazione di categoria un’associazione di fabbricanti.
Lettera a: Un’organizzazione di categoria deve concludere una soluzione settoriale con le aziende di smaltimento, i trasportatori e i centri pubblici di raccolta interessati. La soluzione settoriale deve essere accettata da tutti gli attori della catena di smaltimento.
L’organizzazione settoriale deve agire secondo la legge federale sui cartelli (LCart; RS 251) e secondo la prassi della Commissione della concorrenza (WEKO), in particolare nello sviluppo della soluzione settoriale, compresa la determinazione dell’importo del CRA (cfr. pubblicazione COMCO: Diritto e politica della concorrenza (DPC 2005/2), pag. 251 e segg.) Segnatamente, i fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio devono decidere, indipendentemente l’uno dall’altro, se e in che misura scaricheranno il CRA sui consumatori. Conformemente alla lettera b, l’organizzazione di categoria deve garantire lo smaltimento rispettoso dell’ambiente di tutti gli apparecchi e i componenti del settore di fabbricanti in questione secondo lo stato della tecnica nonché la copertura di tutti i costi di smaltimento. Se concessa, l’esenzione si applica a tutti i fabbricanti che appartengono al settore indipendentemente dal fatto che paghino contributi finanziari all’organizzazione di categoria. I costi di smaltimento comprendono quindi anche i costi derivanti dallo smaltimento di apparecchi di fabbricanti che, pur facendo parte dello stesso settore, non pagano i contributi perché provvedono ad esempio autonomamente allo smaltimento. La responsabilità per la copertura di tutti i costi di smaltimento del settore di pertinenza compete all’organizzazione di categoria.
La lettera c obbliga l’organizzazione di categoria ad assicurare alle aziende di smaltimento, ai trasportatori e ai centri pubblici di raccolta indennità a copertura dei costi per i singoli servizi di smaltimento degli apparecchi e dei componenti. Ciò consente altresì di evitare che i centri pubblici di raccolta debbano sovvenzionare trasversalmente i costi della raccolta dei VAE con la tassa di base.
La lettera d stabilisce che l’organizzazione di categoria ha la responsabilità di finanziare e di mettere a disposizione degli interessati informazioni volte a promuovere la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio degli apparecchi da loro fabbricati. Tra queste figurano, ad esempio, campagne informative sulle possibilità di restituzione o sui contenuti di sostanze nocive e materiali di valore degli apparecchi ecc.
26/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786