Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
Secondo la lettera e, l’organizzazione di categoria deve inoltre erogare un congruo contributo sui costi che insorgono all’organizzazione privata e all’UFAM per i compiti seguenti:
• pubblicazione di un rapporto specialistico sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti ripresi in Svizzera nell’anno precedente e sul loro smaltimento (art. 21 cpv. 2);
• affidamento a terzi di incarichi volti ad accertare e a verificare lo stato della tecnica, sviluppare un piano dei controlli tecnici e stilare i bilanci sui flussi di materiali e di sostanze (art. 21 cpv. 3);
• affidamento a terzi di incarichi per i controlli (art. 31);
• accertamento degli apparecchi immessi sul mercato (art. 13) nonché raccolti e smaltiti e dei flussi di materiali ad essi connessi (art. 29).
La lettera f esige che l’organizzazione di categoria disponga di mezzi propri a sufficienza per garantire la copertura di tutti i costi di smaltimento per un periodo di un anno. In tal modo si assicura per un ulteriore anno lo smaltimento rispettoso dell’ambiente di tutti gli apparecchi e i componenti del settore di fabbricanti in questione secondo lo stato della tecnica. In questo modo si garantisce anche il tempo sufficiente per trovare un’eventuale soluzione successiva che consenta di assoggettare di nuovo alla tassa i fabbricanti che rientrano in questa soluzione settoriale, in particolare nel caso in cui, ad esempio, una soluzione settoriale dovesse decadere.
Il capoverso 2 chiarisce che l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa viene decisa dall’UFAM per un periodo massimo di cinque anni. I fabbricanti devono presentare le domande su base collettiva attraverso la loro organizzazione di categoria entro il 31 marzo. Al più tardi entro il 30 settembre dell’anno antecedente, l’UFAM decide in merito all’esenzione per l’anno successivo.
Capoverso 3: Se un settore di fabbricanti viene esentato, ogni anno al più tardi entro il 30 giugno l’organizzazione di categoria deve presentare all’organizzazione privata un rapporto annuale sull’andamento degli affari, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione, che illustri le attività svolte nell’anno precedente. Questo rapporto deve contenere gli elementi seguenti (art. 22 cpv. 1 lett. a, b, d ed e per analogia):
• il consuntivo annuale e il rapporto di revisione;
• il peso complessivo degli apparecchi immessi sul mercato nell’anno precedente e l’ammontare dei contributi riscossi;
• il peso complessivo degli apparecchi per i quali sono state versate indennità per il trasporto o il trattamento;
• l’elenco dei fabbricanti aderenti alla soluzione settoriale.
Il capoverso 4 precisa le disposizioni della presente ordinanza alle quali non sono assoggettati i fabbricanti che vengono esentati dall’obbligo di pagare la tassa. Irrilevanti per i soggetti esentati dalla tassa sono l’articolo 12 che ne disciplina l’ammontare così come gli articoli da 14 fino a 18 che regolano la riscossione, l’impiego e il rimborso della tassa nonché i pagamenti nell’ambito del sistema obbligatorio. Anche l’intera sezione 4 relativa all’organizzazione privata e al gruppo di esperti così come l’articolo 30 sulla logistica di smaltimento non contemplano regole che interessano direttamente un settore con una soluzione settoriale esentato dall’obbligo di pagare la tassa.
4.12 Articolo 12 Ammontare della tassa
Il capoverso 1 definisce il quadro per il tetto massimo della TSA riscossa dall’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione.
27/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786