Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

Lettera a: Gli importi da 0,01 centesimi a 7 franchi per chilogrammo di peso degli apparecchi si orientano ai prezzi attuali dei contributi di riciclaggio anticipati previsti dal corrente sistema di finanziamento volontario e coprono, stando ai dati odierni, i costi di smaltimento degli apparecchi. Nell’ottica di un sistema di ripartizione, le tasse attualmente riscosse attraverso la vendita di nuovi apparecchi servono a finanziare lo smaltimento dei vecchi apparecchi che oggigiorno finiscono nella raccolta. Quando si fissa la tassa si tiene conto di tutti i costi e proventi dello smaltimento di un tipo di apparecchio, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita dei materiali riciclabili recuperati, per cui la tassa va a ripagare tutti i costi non coperti. La TSA deve essere calcolata per i singoli apparecchi e finanziarne anche lo smaltimento. Non deve verificarsi un sovvenzionamento trasversale, ad esempio da schermi che prevedono una TSA elevata agli apparecchi più piccoli con una TSA più bassa.

La lettera b stabilisce che la tassa può ammontare in via eccezionale a 40 franchi per chilogrammo di apparecchi. Un importo di tale entità è necessario visto che in singoli casi, a causa di loro proprietà pericolose, certi apparecchi necessitano di uno smaltimento particolare, i cui costi possono superare il limite indicato al capoverso 1. Un esempio è dato dalle lampade a scarica a gas ad alta intensità e ad alta pressione, i cui costi di smaltimento possono superare il limite massimo di 7 franchi al chilogrammo a causa delle elevate esigenze in materia di sicurezza.

In altri casi, il riciclaggio di determinati apparecchi può autofinanziarsi se gli introiti dei materiali riciclabili recuperati coprono i costi di smaltimento; gli apparecchi in questione devono quindi essere esentati dalla TSA conformemente al capoverso 2.

In base al capoverso 3, che precisa l’articolo 32abis capoverso 2 frase 2 LPAmb, le tariffe dettagliate sono fissate dal DATEC in un’ordinanza, riesaminate periodicamente e, se necessario, adeguate alla situazione del mercato.

Nel determinare l’ammontare della tassa per i diversi tipi di apparecchi, l’UFAM, oltre alle raccomandazioni del gruppo di esperti, si basa anche sull’esperienza dei sistemi attuali ed esegue, se necessario, ulteriori studi o analisi. Infine presenterà al DATEC una sua presa di posizione. Secondo l’articolo 32abisLPAmb, la responsabilità di stabilire l’ammontare della tassa incombe al DATEC.

4.13 Articolo 13 Obbligo di notifica

Il capoverso 1 disciplina l’obbligo di notifica degli assoggettati alla tassa nei confronti dell’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. Affinché questa possa disporre dei dati necessari per la riscossione della tassa, gli assoggettati devono notificarle il numero e il peso degli apparecchi immessi sul mercato. Il grado di dettaglio di queste notifiche, in particolare i generi di apparecchi che devono essere differenziati, viene stabilito dall’organizzazione privata. La frequenza della notifica prescritta per i fabbricanti e gli importatori è in linea di principio mensile; ciononostante l’organizzazione privata è libera di concordare con i singoli soggetti altre scadenze, in casi debitamente giustificati.

Il capoverso 2 definisce l’obbligo di notifica per i fabbricanti esentati dall’obbligo di pagare la tassa. Essi devono notificare annualmente, entro il 31 marzo, all’organizzazione privatala quantità i apparecchi e di componenti immessi sul mercato nell’anno precedente.

Capoverso 3: Il grado di dettaglio delle notifiche di cui ai capoversi 1 e 2, in particolare i generi di apparecchi che devono essere differenziati, è stabilito dall’organizzazione privata, la quale mette a disposizione a tal fine degli appositi moduli.

28/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786