Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
4.14 Articolo 14 Riscossione della tassa
I capoversi 1 e 2 riflettono le disposizioni di natura amministrativa applicabili alla riscossione della TSA, così come contenute anche nell’ORRPChim che, con risultati soddisfacenti, disciplina l’analoga tassa sulle pile.
Il capoverso 3 stabilisce che la tassa viene versata su conti della Confederazione indicati dall’UFAM. L’organizzazione privata non deve aprire un conto proprio a tal fine. In questo modo si garantisce che l’UFAM mantenga sempre il controllo sul conto e l’accesso ad esso.
I capoversi 4 e 5 disciplinano la collaborazione dell’UFAM e dell’organizzazione privata con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). In linea di principio è previsto che gli assoggettati alla tassa effettuino personalmente la notifica all’organizzazione privata. Questo capoverso fornisce tuttavia la base giuridica che consente all’UFAM di concordare con l’AFD la riscossione delle tasse e lo scambio di dati. Se in base a indizi ritiene che, ad esempio, l’importatore non adempia all’obbligo di notifica secondo l’articolo 13, l’organizzazione privata può ottenere dall’AFD i dati di cui dispone sulle importazioni dell’impresa in questione. L’autorità doganale non provvederà ad effettuare rilevazioni particolari e i dati verranno trasmessi per come figurano nelle dichiarazioni doganali. Vi è la possibilità che questi dati vengano utilizzati in forma anonima per analisi statistiche. Non sono previsti controlli speciali all’importazione da parte dell’AFD.
4.15 Articolo 15 Impiego della tassa
L’articolo stabilisce le attività che possono essere finanziate tramite la TSA.
Lettera a: I proventi della TSA sono impiegati per indennizzare l’intero smaltimento di apparecchi e componenti, a partire dalla raccolta, dal trattamento, dal deposito provvisorio attraverso il trasporto fino al riciclaggio e al deposito definitivo (conformemente alla definizione giuridica di «smaltimento» di cui all’art. 7 cpv. 6bis LPAmb).
Lettera b: Gli oneri organizzativi per l’esecuzione della logistica di smaltimento, che secondo l’articolo 30 è svolta dai fabbricanti stessi oppure da un terzo incaricato da questi o in ultima battuta dall’organizzazione privata, sono indennizzati tramite la TSA.
Lettera c: Per attività di informazione e per l’esecuzione di studi, in particolare finalizzati alla promozione della raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio di apparecchi, non va impiegato più del 15 per cento degli introiti annui derivanti dalla tassa. Le attività di informazione possono ad esempio consistere in campagne sui mass media inerenti la raccolta differenziata e il riciclaggio degli apparecchi oppure campagne volte a migliorarne il tasso di restituzione da parte degli utenti finali. L’esecuzione di studi di ricerca e sviluppo, ad esempio per un miglior recupero delle risorse, deve essere approvata dall’UFAM. A tal fine occorre garantire che gli studi non servono interessi particolari, bensì siano per quanto possibile nell’interesse di tutti gli attori.
Lettera d: Se i fabbricanti o gli importatori esportano dalla Svizzera apparecchi per i quali è stata pagata una tassa, secondo l’articolo 17 sussiste il diritto a un rimborso di quest’ultima.
Lettera e: La TSA finanzia tutte le attività dell’organizzazione privata connesse all’esecuzione del mandato ricevuto dall’UFAM. Si tratta soprattutto dei costi per tutte le attività amministrative relative alla riscossione della TSA e al pagamento delle indennità.
Lettera f: Gli oneri organizzativi per le riunioni del gruppo di esperti e la gestione della segreteria (art. 28), come ad esempio le attività amministrative per l’organizzazione delle riunioni o i costi sostenuti per i locali, possono essere coperti dalla TSA. Non è invece previsto alcun gettone di presenza per i membri del gruppo di esperti.
29/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786