Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
Lettera g: Le spese dell’UFAM derivanti dall’adempimento dei compiti definiti nella presente ordinanza possono essere indennizzate tramite la TSA, come previsto nell’ORRPChim (all. 2.15 n. 6.5 lett. d).
Lettera h: I terzi incaricati dall’organizzazione privata del controllo e dell’aggiornamento dello stato della tecnica, della redazione del piano dei controlli tecnici nonché della creazione di bilanci dei flussi di materiali e di sostanze (art. 21 cpv. 3) ricevono un’indennità tramite la TSA.
Lettera i: L’esecuzione dei controlli tecnici conformemente all’articolo 31 è finanziata tramite la TSA.
Lettera j: La TSA finanzia la redazione di un rapporto specialistico pubblico (cfr. art. 21 cpv.
2) e l’elaborazione di altre informazioni da parte dell’organizzazione privata o del terzo da questa incaricato.
La lettera k integra le basi giuridiche secondo l’articolo 14 capoversi 4 e 5 ai fini di un’eventuale riscossione della TSA da parte dell’AFD. In questo caso, la TSA finanzierebbe le spese sostenute dall’AFD. Attualmente la riscossione da parte dell’AFD non è però prevista. Tuttavia, se in base a indizi ritiene che l’importatore non adempia all’obbligo di notifica secondo l’articolo 13, l’organizzazione privata può ottenere dall’AFD i dati di cui dispone sulle importazioni dell’impresa in questione. Questo onere è considerato come un servizio reso dall’AFD ad altri uffici federali e non è compensato tramite la TSA.
4.16 Articolo 16 Condizioni per il pagamento
L’articolo disciplina le procedure e i criteri in base ai quali l’organizzazione privata ordina il versamento delle indennità.
Per richiederle, occorre presentare una domanda motivata secondo il capoverso 1 entro fine marzo dell’anno successivo all’attività svolta. L’organizzazione privata emana una decisione in proposito (cfr. art. 18 cpv. 3). Essa stabilisce la modalità concreta di pagamento e può predisporre moduli per la presentazione della domanda.
Non tutte le attività di raccolta danno luogo ad indennità tramite la tassa di smaltimento anticipata. I soggetti all’obbligo di ripresa possono riceverla, ad esempio, se riprendono molti più apparecchi rispetto a quelli venduti e devono dunque sostenere costi elevati per il deposito provvisorio. In sede di domanda, tali costi devono essere documentati. I centri di raccolta pubblici e privati non soggetti all’obbligo di ripresa ricevono un’indennità soltanto per i costi supplementari a destinazione vincolata, connessi alla raccolta di VAE. L’indennità deve coprire i costi supplementari specifici di un centro di raccolta di apparecchi gestito come azienda economicamente sana. Tutti i centri di raccolta sono comunque tenuti a rispettare lo stato della tecnica, ad esempio la separazione degli apparecchi contenenti sostanze nocive, l’utilizzo degli appositi contenitori ecc. Non hanno diritto all’indennità tramite TSA coloro che offrono abbonamenti o servizi di raccolta a pagamento o le raccolte effettuate da privati (v. anche tabella 1).
30/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786