Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
Tabella 1: Panoramica dell’indennità tramite TSA riservata a varie attività di raccolta.
Indennità tramite Tipo di attività di raccolta TSA
Soggetti all’obbligo di ripresa Sì*
Centro pubblico di raccolta
Sì
Raccolta mobile su mandato di committenti pubblici (ad es. E-Tram)
Centro privato di raccolta presso aziende di smaltimento
Sì
(ad es. impresa di riciclaggio, impresa di smontaggio)
Raccolte tramite abbonamenti a pagamento No
Raccolta effettuata da privati (ad es. con auto propria, in garage) No
* Solo ad esempio se riprendono molti più apparecchi rispetto a quelli venduti e devono dunque sostenere costi elevati per il deposito provvisorio.
Il capoverso 2 stabilisce che l’organizzazione privata ordina i finanziamenti a terzi soltanto se l’attività di smaltimento avviene nel rispetto dell’ambiente, secondo lo stato della tecnica e criteri di economicità. Le misure volte a verificare queste condizioni sono, ad esempio, i controlli di cui all’articolo 31.
Capoverso 3: Per i pagamenti, l’organizzazione privata può disporre soltanto dei mezzi finanziari derivanti dalla TSA. Nel caso in cui siano insufficienti per coprire i costi dei compiti prescritti, dapprima devono essere compensate le attività proprie di cui all’articolo 15 lettera
a. Il DATEC deve poi valutare, nel quadro dell’esame annuale secondo l’articolo 12 capoverso 3, se aumentare la tassa. L’organizzazione privata ordinerà di saldare le legittime fatture non appena i mezzi finanziari necessari saranno nuovamente disponibili, eventualmente dopo un adeguamento della tassa.
4.17 Articolo 17 Rimborso
Secondo il capoverso 1, i fabbricanti e gli importatori che esportano dalla Svizzera apparecchi per i quali è stata pagata una tassa hanno diritto a un rimborso di quest’ultima. Il rimborso è finanziato tramite la TSA (art. 15 lett. d).
Il capoverso 2 stabilisce che l’ammontare del diritto al rimborso deve essere superiore ai 25 franchi perché possa essere pagato. Se il diritto al rimborso maturato nel corso di un anno civile è inferiore a tale ammontare, il diritto decade. Al di sotto di questo importo il rimborso non conviene a causa dell’onere amministrativo che comporta.
Il capoverso 3 disciplina la procedura relativa alle richieste di rimborso, che possono essere inviate all’organizzazione privata per ogni semestre dell’anno civile e che devono tuttavia essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo.
4.18 Articolo 18 Procedura
Il capoverso 1 disciplina la procedura per gli apparecchi e i componenti che vengono esentati dalla tassa (art. 12 cpv. 2). Questi apparecchi e componenti sono elencati nell’ordinanza dipartimentale pubblicata dal DATEC (art. 2 cpv. 4).
I capoversi 2, 3 e 4 disciplinano le questioni procedurali relative alle decisioni dell’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione e si allineano al modello previsto dall’ORRPChim per il finanziamento dello smaltimento delle pile nonché dall’OIB per il finanziamento del vetro usato. L’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione è autorizzata a emanare decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
31/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786