Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

4.19 Articolo 19 Mandato all’organizzazione privata

L’articolo disciplina i principi per il mandato all’organizzazione privata.

Secondo il capoverso 1, l’UFAM incarica della riscossione, dell’amministrazione fiduciaria e dell’impiego della TSA un’organizzazione privata idonea.

Il capoverso 2 descrive i criteri di idoneità più importanti che un’organizzazione privata è tenuta a soddisfare per aspirare a un mandato dell’UFAM.

Secondo la lettera a, l’organizzazione privata deve avere sede in Svizzera. In questo modo si garantisce che l’esecuzione da parte dell’UFAM e la collaborazione significativa tra le parti soggette all’obbligo della tassa e le parti tenute a ritirare i rifiuti, le imprese di smaltimento e l’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione siano possibili a costi ragionevoli.

Secondo la lettera b, l’organizzazione e i suoi rappresentanti non possono svolgere alcuna attività economica che comporti la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o lo smaltimento di attrezzature e componenti, né possono detenere posizioni dirigenziali o interessi in tali organizzazioni. Questa norma garantisce l’indipendenza dell’organizzazione privata nei confronti dei vari soggetti interessati lungo la catena di approvvigionamento e di smaltimento di attrezzature e componenti.

Secondo la lettera c, l’organizzazione privata deve avere capacità economiche o finanziarie sufficienti e quindi mezzi propri sufficienti per adempiere al mandato. L’organizzazione privata cui viene conferito il mandato fattura periodicamente alla Confederazione le proprie spese; i fondi sufficienti servono a garantire il funzionamento dell’azienda agricola fino al pagamento. Questa prova è già inclusa come requisito importante nell’appalto pubblico concernente il mandato secondo la legge sugli appalti pubblici. L’organizzazione privata che si aggiudica l’appalto deve presentare al DATEC un rapporto annuale con il resoconto delle sue attività.

Capoverso 3: L’UFAM stipula con l’organizzazione privata un contratto di diritto pubblico che sulla base dell’ordinanza le conferisce competenze di pubblici poteri, in particolare per quanto riguarda l’emanazione di decisioni. Secondo l’articolo 15a dell’ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11), il contratto può essere concluso per cinque anni al massimo. Il contratto stabilisce in particolare anche la quota massima della tassa che l’organizzazione privata può fatturare per le proprie attività. Il contratto contiene inoltre le condizioni e le conseguenze di una risoluzione anticipata.

4.20 Articolo 20 Disposizioni per l’organizzazione privata

L’articolo illustra le esigenze generali più rilevanti poste all’organizzazione privata e i principi che disciplinano il rapporto contrattuale tra la Confederazione e l’organizzazione privata da essa incaricata.

La lettera a disciplina l’istituzione di adeguati controlli interni della direzione (Sistema di controllo interno - SCI). La novità rispetto all’ORRPChim e all’OIB attualmente in vigore consiste nel fatto che, per garantire un’adeguata qualità della revisione, l’ufficio di revisione esterno deve dapprima ottenere l’approvazione dell’UFAM.

Secondo la lettera b, le tasse riscosse devono essere versate su uno o più conti della Confederazione a destinazione vincolata. In tal modo, la Confederazione dispone di diritti esclusivi d’accesso al conto e autorizza i versamenti dei proventi della tassa. L’organizzazione privata non ha accesso ai proventi della tassa. Sulla base dei diritti amministrativi conferiti può soltanto amministrarli a titolo fiduciario.

La lettera c precisa che l’organizzazione privata deve tutelare il segreto d’affari e di fabbricazione dei soggetti all’obbligo di pagamento della tassa e all’obbligo di ripresa nonché delle aziende di smaltimento. Alcuni esempi al riguardo sono i dati sulle vendite degli apparecchi, i

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