Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 15 pagine

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Pachetto di ordinanze, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OIF

4 Commento alle singole modifiche

4.1 Articolo 21 capoverso 2 OIF

Il riferimento ai tratti fissati negli accordi programmatici è soppresso. I sussidi per le altre strade sono accordati globalmente nel quadro degli accordi programmatici conclusi con i Cantoni.

4.2 Articolo 21 capoverso 3 OIF

L’articolo 21 capoverso 3 OIF è stato introdotto nel 2018 nel quadro dell’attuazione della mozione 15.4092. Questo capoverso prevede il 31 dicembre 2022 quale limite di scadenza per l’erogazione di sussidi. Poiché la presente revisione non prevede alcuna limitazione temporale, l’articolo 21 capoverso 3 OIF è abrogato. Invece di una limitazione temporale, si propone una graduale riduzione del budget. Sarà effettuata una valutazione periodica per valutare il funzionamento del sistema.

4.3 Articolo 22 capoverso 2 lettere a e c OIF

La domanda dei Cantoni non deve più contenere informazioni concernenti le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità dell’accordo programmatico. L’articolo 22 capoverso 2 lettera a OIF è quindi abrogato. L’articolo 22 capoverso 2 lettera c OIF è adattato. La domanda dei Cantoni deve contenere informazioni sull’efficacia delle misure di risanamento.

4.4 Articolo 23 capoverso 2 lettere a e abis OIF (nuovo)

L’articolo 23 capoverso 2 OIF che definisce l’oggetto degli accordi programmatici è adattato. «Le strade o i tratti stradali da risanare» menzionati alla lettera a sono sostituiti dall’efficacia delle misure di risanamento. I provvedimenti d’isolamento acustico a edifici esistenti sono aggiunti nella nuova lettera abis.

4.5 Articolo 24 capoverso 1 OIF

Nel quadro della presente revisione si propone di adattare l’articolo 24 capoverso 1 OIF e di definire l’ammontare dei sussidi per i risanamenti in base al numero di persone protette dal rumore dannoso o molesto grazie alle misure di risanamento, come pure in funzione del numero di persone per le quali il carico fonico è stato ridotto in misura percettibile a seguito dell’attuazione di dette misure. Questi due criteri definiscono l’efficacia delle misure di risanamento.

4.6 Articolo 24 capoverso 2 OIF

Nel quadro della presente revisione si propone una riduzione dei sussidi accordati per i provvedimenti d’isolamento acustico da 400 a 200 franchi per finestra insonorizzata (o altri provvedimenti edili d’isolamento acustico di efficacia analoga). L’articolo 24 capoverso 2 OIF è adattato di conseguenza.

13/15 153-00007/00001/01119/00010/T081-0132