Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Questo principio non si applica però ai titoli disciplinati da basi legali non più in vigore. Tuttavia, anche chi possiede un tale titolo (cosiddetto «di diritto anteriore») deve poter chiedere l’equivalenza con un titolo dell’altro Paese, purché l’equivalenza di un titolo estero di diritto anteriore sia determinata

soltanto nei confronti di un titolo nazionale le cui basi legali sono ancora in vigore. Lo stesso dicasi per i titoli esteri disciplinati da basi legali vigenti: anche in questo caso l’equivalenza può essere

determinata soltanto rispetto a un titolo nazionale che poggia su basi legali vigenti.

Ai fini di un accesso duraturo al mercato del lavoro e della formazione continua dell’altro Paese non sarebbe opportuno determinare un’equivalenza tra un titolo professionale estero – di diritto anteriore o vigente che sia – e un titolo svizzero di diritto anteriore la cui importanza sul mercato del lavoro è in progressivo calo.

Nell’ottica del sistema della formazione professionale l’equivalenza tra un titolo estero e uno svizzero di diritto anteriore, volutamente soppresso per favorire lo sviluppo della professione corrispondente, sarebbe addirittura controproducente. La seguente tabella illustra i casi in cui, alla luce delle suddette condizioni, l’equivalenza può essere determinata o meno.

Titolo professionale svizzero Determinazione dell’equivalenza Titolo professionale tedesco

→  (DE) ←

Base giuridica in vigore  (CH) Base giuridica in vigore

(l’equivalenza può essere

determinata su base di reciprocità)

→  (DE) ←

Base giuridica abrogata  (CH) Base giuridica in vigore

(l’equivalenza può essere

determinata solo unilateralmente

da parte della Germania)

→  (DE) ←

Base giuridica in vigore  (CH) Base giuridica abrogata

(l’equivalenza può essere

determinata solo unilateralmente

da parte della Svizzera)

→  (DE) ←

Base giuridica abrogata  (CH) Base giuridica abrogata

(l’equivalenza non può essere

determinata)

Tabella: possibilità di determinazione dell’equivalenza in presenza di titoli professionali di diritto vigente e anteriore

622-08820 \ COO.2101.108.4.859245 10/15