Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine
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4.5 Ripercussioni sull’ambiente
L’Accordo non ha ripercussioni sull’ambiente.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e basi giuridiche
L’Accordo si basa sull’articolo 68 della legge sulla formazione professionale (LFPr): il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale (cpv.
1) e, per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali in quest’ambito, può concludere di propria iniziativa accordi internazionali (cpv. 2). Sulla stessa base l’Esecutivo ha concluso con il Principato del Liechtenstein un Accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli della formazione professionale di base. La LFPr, dal canto suo, poggia sull’articolo 63 della Costituzione federale svizzera14.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’articolo 22 paragrafo 1 ALC stabilisce che esso non incide sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e uno o più Stati membri dell’UE nella misura in cui questi accordi siano compatibili con le sue
disposizioni. Secondo l’articolo 12 ALC, inoltre, esso non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli per i cittadini delle parti contraenti. Fanno parte di queste anche gli accordi bilaterali della Svizzera con i singoli Stati membri dell’UE15.
L’Accordo è compatibile con gli altri impegni internazionali assunti dalla Svizzera nel campo del riconoscimento delle qualifiche estere e non è in contrasto con l’allegato III dell’ALC, secondo cui nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali la Svizzera applica la direttiva 2005/36/CE. Grazie agli effetti esplicati, il nuovo Accordo si spinge più in là delle disposizioni dell’allegato III dell’ALC e crea per i titolari delle qualifiche professionali in questione condizioni più favorevoli per la determinazione dell’equivalenza; è quindi compatibile con l’ALC secondo il suo articolo 12. Se in un caso concreto dovesse comunque verificarsi un’incoerenza con le prescrizioni dell’ALC, sarebbe quest’ultimo a prevalere, come risulta dal terzultimo considerando dell’Accordo.
14Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101)
15TAF B-1277/2007 del 18 settembre 2017, consid. 5
622-08820 \ COO.2101.108.4.859245 14/15