Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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lista di titoli professionali non come componente formale, bensì come strumento di lavoro comune informale e costantemente aggiornabile.

2 Punti essenziali dell’Accordo

Obiettivi comuni nel quadro di una cooperazione bilaterale duratura in materia di formazione

Nel preambolo vengono menzionati gli obiettivi comuni perseguiti con il contributo della reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali, ossia: facilitare l’esercizio della professione e l’accesso alla formazione professionale continua nell’altro Stato nonché promuovere la mobilità dei professionisti qualificati in generale. Gli obiettivi vengono inoltre inseriti nel contesto della pluriennale e collaudata cooperazione tra Svizzera e Germania.

Campo d’applicazione esteso

Il campo d’applicazione dell’Accordo modernizzato è più ampio rispetto a quello della convenzione del 1937, che contemplava unicamente i titoli professionali nel settore dell’artigianato. Il nuovo Accordo dovrà valere in linea di principio per tutti i titoli professionali regolamentati dal diritto federale sia svizzero sia tedesco.

Principio condiviso

Per determinare l’equivalenza dei titoli professionali si parte dal principio che i titoli conseguiti in Svizzera e in Germania siano paragonabili; viste le analogie tra i due sistemi formativi, che

attribuiscono entrambi particolare rilievo al mercato del lavoro e alla qualità della formazione, i titoli svizzeri e tedeschi sono considerati simili e possono quindi essere agevolmente paragonati. Viene così espressamente formalizzato l’approccio perseguito finora, che presuppone la reciproca fiducia nella qualità dei rispettivi sistemi di formazione e dei titoli professionali.

Condizioni per la determinazione dell’equivalenza

La determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali è subordinata a tre condizioni generali: 1) abilitazione all’esercizio di attività professionali analoghe in base al profilo professionale, 2)

appartenenza allo stesso livello formativo e 3) determinazione dell’equivalenza dei titoli secondo le basi giuridiche vigenti.

Queste condizioni rispecchiano gli obiettivi identificati per l’impostazione concreta dell’Accordo:

disciplinano aspetti essenziali per la determinazione dell’equivalenza, consentono ancora la flessibilità necessaria per gestire i diversi titoli professionali e riprendono il principio della fiducia reciproca.

Conseguenze della determinazione dell’equivalenza

Analogamente al testo normativo precedente, il nuovo Accordo stabilisce che l’effetto della

determinazione dell’equivalenza è l’equiparazione giuridica, finalizzata in particolare a garantire pari condizioni di accesso al mercato del lavoro e alla formazione professionale continua. L’Accordo non autorizza però all’uso dei titoli professionali protetti dell’altro Paese a seguito del riconoscimento dell’equivalenza.

Attuazione nel quadro delle strutture e procedure esistenti

L’attuazione dell’Accordo è assicurata in entrambi i Paesi dagli organismi esistenti preposti al

riconoscimento delle qualifiche professionali estere e nel quadro delle procedure ordinarie (dalla SEFRI da parte svizzera e dalle camere regionali da parte tedesca). Sostanzialmente sarà applicata dapprima una procedura d’esame semplificata per la determinazione dell’equivalenza in base

all’Accordo. Se l’equivalenza non può essere determinata secondo l’Accordo, saranno adottate a titolo sussidiario le consuete procedure d’esame più dettagliate.

Definizione delle autorità competenti, degli strumenti di lavoro e di un Comitato misto

L’Accordo menziona le autorità competenti dei due Paesi e stabilisce espressamente che devono scambiarsi le informazioni necessarie e applicare strumenti di lavoro comuni per istituire una prassi di

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