Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Contesto generale e convenzione bilaterale del 1937

Con l’intensificarsi delle interdipendenze economiche e della mobilità dei lavoratori sul piano

transfrontaliero il riconoscimento delle qualifiche professionali estere diventa sempre più importante. Per poter esercitare la loro attività professionale o seguire una formazione continua in altri Paesi,

persone e imprese devono poter contare sul riconoscimento delle proprie qualifiche professionali o di quelle dei loro dipendenti. Questo vale in particolare per le professioni il cui esercizio nel Paese di destinazione è regolamentato e che sono quindi vincolate a una determinata qualifica professionale (professioni regolamentate). Una qualifica estera equiparabile a quella nazionale può però essere importante anche per le professioni non regolamentate, ad esempio in vista dell’accesso a una formazione professionale continua, a titolo d’informazione per un potenziale datore di lavoro o per la classificazione salariale nei contratti collettivi di lavoro. La maggior parte dei Paesi europei dispone pertanto di procedure e organismi consolidati per il riconoscimento delle qualifiche estere.

Generalmente questo riconoscimento avviene tramite la determinazione dell’equivalenza con una qualifica di riferimento nazionale, a cui segue l’equiparazione giuridica.

Nel contesto europeo svolge un ruolo centrale il quadro normativo multilaterale dell’Unione europea: le direttive dell’UE1 definiscono infatti in modo vincolante le norme e le procedure minime per il riconoscimento reciproco delle professioni regolamentate negli Stati membri. La Svizzera ha aderito a questo sistema multilaterale in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l’UE2 (allegato III dell’ALC). In aggiunta, alcuni Paesi hanno concluso accordi bilaterali sul

riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, i cui effetti si spingono oltre le direttive dell’UE (anche all’interno dell’UE, p. es. l’Accordo di riconoscimento tra Germania e Austria3).

Ciò avviene anche nel caso di Svizzera e Germania che, viste le loro relazioni economiche

particolarmente estese e la stretta attinenza dei loro sistemi formativi, dispongono fin dal 1937 di una convenzione sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali. Questa

convenzione disciplina l’equiparazione giuridica nei due Paesi tra persone che hanno superato,

rispettivamente, un esame finale di tirocinio o un esame di qualifica artigianale (Gesellenprüfung)

oppure un esame professionale superiore o un esame di maestro artigiano (Meisterprüfung) nel proprio Paese (cfr. allegato 1, testo della convenzione del 1937).

Nel contesto politico dell’epoca la conclusione di questa convenzione era motivata dall’esistenza di una prassi informale da tempo consolidata tra gli attori economici in Svizzera e in Germania, che prevedeva il riconoscimento reciproco dei titoli professionali per poter esercitare un’attività artigianale e accedere alla formazione professionale continua. Questa prassi incontrò crescenti difficoltà dovute ai tentativi del Governo tedesco di quegli anni di attuare una politica protezionistica nel settore. Su richiesta della Svizzera si riuscì a definire tempestivamente la prassi informale con una convenzione bilaterale prima che gli sviluppi politici potessero impedire ogni margine di manovra.

La convenzione del 1937 è tuttora valida e continua a esplicare i propri effetti in entrambi i Paesi, sia nella prassi di riconoscimento ufficiale di titoli professionali esteri sia direttamente sul mercato del lavoro. Nell’ambito delle procedure di riconoscimento basate sulla legge svizzera sulla formazione professionale4, i titolari delle corrispondenti formazioni professionali tedesche beneficiano tra l’altro di

1Direttiva 2005/36/EG del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali (versione valida per la Svizzera secondo l’allegato III ALC)

2Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) (RS 0.142.11.681)

3Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der

Republik Österreich über die Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung und über die gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit von beruflichen Prüfungszeugnissen (Bundesgesetzblatt, Teil II, Jahrgang 1991, n. 15 dell’8.6.1991, pag. 712)

4Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione

professionale, LFPr, RS 412.10)

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