Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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procedure più semplici e rapide per la determinazione dell’equivalenza. Da parte tedesca si può citare l’esempio delle camere dell’artigianato, che in base alla convenzione, soprattutto nell’area di confine, iscrivono automaticamente nell’albo degli artigiani i titolari di una formazione professionale svizzera. Considerato che in Germania l’iscrizione nell’albo degli artigiani è obbligatoria per numerose

professioni non regolamentate in Svizzera, i titolari di una formazione svizzera beneficiano in questo Paese di una notevole semplificazione delle procedure. Rispetto alle procedure standard delle due Parti, la convenzione del 1937 ha solitamente un effetto più diretto in quanto viene meno una verifica più dettagliata dei contenuti delle qualifiche ai fini del riconoscimento dell’equivalenza.

Nel complesso non esistono cifre attendibili sui professionisti che beneficiano di questa convenzione nei due Paesi; molti di loro non chiedono infatti un riconoscimento formale tramite le procedure

ufficiali, ma si richiamano alla convenzione direttamente presso i datori di lavoro, le camere o le associazioni artigianali. Le autorità competenti in Svizzera e in Germania ritengono tuttavia che in generale la convenzione abbia un impatto significativo, sia per il suo effetto diretto su singoli e

imprese, sia come espressione di fiducia reciproca nella qualità dei rispettivi sistemi di formazione.

1.2 Esigenza di modernizzazione e obiettivi

1.2.1 Esigenza di modernizzazione

La convenzione del 1937 si è dimostrata sostanzialmente utile. A distanza di 80 anni dalla sua

conclusione risulta però evidente la necessità di aggiornarla, non solo per motivi formali ma anche perché in alcuni casi, nella prassi attuativa, emergono difficoltà o si ottengono addirittura risultati disfunzionali dal punto di vista sistemico.

Sotto il profilo formale va considerato che la convenzione del 1937 non è mai stata ufficialmente pubblicata. A scopo di trasparenza per i potenziali beneficiari e per gli organismi di riconoscimento, la pubblicazione tramite i canali ordinari di un accordo internazionale modernizzato è un passaggio obbligato per entrambe le Parti.

Sul piano dei contenuti la convenzione non rispecchia gli sviluppi intervenuti dal 1937 nel campo della formazione professionale. Da quando fu stipulata, i sistemi formativi dei due Paesi si sono

notevolmente evoluti e, sebbene presentino ancora ampie analogie e una stretta affinità sistemica, per certi aspetti hanno seguito nel tempo strade diverse. In generale le strutture delle rispettive qualifiche professionali sono diventate più complesse e sono state in parte impostate diversamente.

La differenziazione dei titoli della formazione professionale superiore in Svizzera e del

perfezionamento professionale in Germania in più sottolivelli5, in particolare, non è contemplata dalla convenzione del 1937. Anche le singole denominazioni professionali e – soprattutto – i profili

professionali corrispondenti sono sostanzialmente cambiati e sono stati parzialmente riorganizzati in modi diversi nei due Paesi. Si pensi ad esempio alla tendenza della Svizzera a strutturare i profili professionali specializzati sotto forma di orientamenti o indirizzi professionali, mentre in casi analoghi la Germania crea spesso appositi titoli professionali. La convenzione del 1937 non fornisce indicazioni su come garantire una prassi coerente di riconoscimento reciproco in tali situazioni.

Anche il trasferimento di determinati profili professionali ad altri livelli del sistema formativo, ad

esempio quello delle scuole universitarie professionali, non avviene necessariamente in modo

analogo nei due Paesi. Poiché la convenzione del 1937 non prevede restrizioni in proposito, può verificarsi che i titoli tedeschi per i quali nel sistema formativo svizzero non esiste più un titolo di riferimento fondato sul diritto vigente debbano essere dichiarati equivalenti a un titolo svizzero non più attuale di diritto anteriore6. Dal punto di vista del sistema formativo ne risulta una situazione

disfunzionale.

In sintesi, va rilevato che un riconoscimento molto generale e astratto dell’equivalenza di determinati tipi di titoli professionali, così come previsto dalla convenzione del 1937, è ormai anacronistico. Senza

5In Svizzera si distinguono di norma due sottolivelli, in Germania fino a quattro.

6Cfr.: decisione B 2869/2014 del Tribunale amministrativo federale del 25 febbraio 2015.

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