Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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I risultati delle singole procedure d’esame volte a stabilire se alla luce delle suddette condizioni è possibile determinare un’equivalenza devono essere annotati da entrambe le Parti in appositi

documenti di lavoro comuni. Questi strumenti di lavoro – molto probabilmente liste da aggiornare e completare di continuo – dovranno essere scambiati e armonizzati regolarmente. In questo modo può essere garantita una prassi attuativa coordinata e coerente tanto in Svizzera quanto in Germania (cfr. commenti all’art. 6).

3.5 Articolo 4 – Conseguenze della determinazione dell’equivalenza

L’equiparazione giuridica di un titolo professionale come conseguenza della determinazione

dell’equivalenza viene così definita: «l’equivalenza di un titolo professionale di una Parte conferisce ai suoi titolari gli stessi diritti riservati ai titolari del titolo professionale equivalente dell’altra Parte».

Questa disposizione concerne in particolare l’esercizio della professione sul mercato del lavoro e la formazione professionale continua.

Se l’esercizio di un’attività professionale è vincolato a una determinata qualifica, il diritto di svolgere quest’attività professionale è conferito ai titolari della formazione giudicata equivalente. In Germania ciò comporta la possibilità, per chi possiede un titolo svizzero equivalente, di iscriversi nell’albo tedesco degli artigiani. In Svizzera, invece, l’equiparazione giuridica dei titoli professionali è rilevante anche nel contesto dei contratti collettivi di lavoro: se per beneficiare di determinate condizioni

occupazionali favorevoli è richiesta per contratto una determinata qualifica, i possessori del titolo tedesco equivalente sono trattati alla pari dei loro colleghi che possiedono il rispettivo titolo svizzero.

Per quanto riguarda la formazione professionale continua, i titoli professionali tedeschi dichiarati equivalenti permettono in particolare di accedere alla formazione professionale superiore. Chi

possiede un tale titolo può accedere agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori alle stesse condizioni valide per i possessori dei rispettivi titoli svizzeri. Lo stesso dicasi per l’accesso al perfezionamento professionale tedesco con un titolo svizzero giudicato

equivalente.

In virtù del nuovo Accordo, chi possiede un titolo professionale giudicato equivalente può beneficiare delle stesse opportunità offerte dai due sistemi formativi in termini di formazione professionale

continua e permeabilità.

A seguito di una tale equivalenza è inoltre consentito l’uso della rispettiva denominazione

professionale, ma non della denominazione professionale protetta. Questa disposizione è in linea con quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE.

3.6 Articolo 5 – Procedura per la determinazione dell’equivalenza

L’Accordo non introduce nuove strutture o procedure. La Svizzera e la Germania dispongono già di organismi ben strutturati e comprovati, generalmente responsabili delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali estere. I richiedenti che possiedono un titolo professionale contemplato dal nuovo Accordo devono potersi rivolgere anche in futuro agli organismi competenti, senza dover menzionare la possibilità di un esame dell’equivalenza delle qualifiche professionali oggetto

dell’Accordo.

Nell’ambito delle strutture e procedure esistenti nei due Paesi, i titoli professionali che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo vengono sottoposti alla procedura semplificata conformemente alle condizioni previste all’articolo 3 dell’Accordo. Se in questo modo può essere determinata

l’equivalenza, la procedura si conclude. Se invece la procedura semplificata non ha esito positivo,

subentrano le disposizioni generali valide peri titoli esteri che non sono contemplati dall’Accordo (in Svizzera la direttiva 2005/36/CE e gli art. 69 segg. OFPr).

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