Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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Grazie al nuovo campo d’applicazione, tuttavia, l’Accordo comprenderà più titoli professionali sia svizzeri sia tedeschi. È quindi stata ampliata la cerchia dei titolari di una formazione professionale che possono potenzialmente beneficiare della procedura di riconoscimento semplificata.

3.3 Articolo 2 – Principio e obiettivo

Il principio della comparabilità dei titoli professionali conseguiti in Svizzera e in Germania viene

menzionato esplicitamente. Questa comparabilità poggia sulla qualità elevata della formazione di entrambi i Paesi e sullo stretto nesso tra i titoli professionali e le esigenze del mercato del lavoro.

L’articolo spiega inoltre che l’obiettivo dell’Accordo non è tanto quello di determinare l’equivalenza tra un titolo professionale estero e un titolo nazionale, quanto piuttosto di stabilire un’equiparazione giuridica ai fini dell’esercizio della professione e dell’accesso alla formazione professionale continua nell’altra Parte. Tra gli effetti auspicati sul mercato del lavoro figura anche l’equivalenza salariale al momento dell’attribuzione a una classe di stipendio nei contratti collettivi di lavoro (cfr. commento all’art. 4). Ciò corrisponde alla prassi attuale, basata sulla convenzione del 1937. Per determinare l’equivalenza di un titolo professionale vanno soddisfatte in senso cumulativo le condizioni riportate nell’articolo successivo.

3.4 Articolo 3 – Condizioni per la determinazione dell’equivalenza

Punto 1: La premessa principale per la determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali è che abilitino all’esercizio di attività professionali analoghe. Nel paragonare le attività professionali è

determinante il profilo professionale nel suo complesso, come risulta dalle basi didattiche e dalle descrizioni ufficiali. Se tra i profili professionali generali non sussistono differenze sostanziali, questa condizione può essere ritenuta soddisfatta.

Non è possibile definire a priori per tutte le professioni cosa sia una differenza sostanziale. Nell’ambito delle rispettive prassi attuative questo aspetto va esaminato di continuo dalle autorità competenti per ogni titolo professionale e consolidato attraverso uno scambio regolare ai fini di una prassi coerente. Come segno di fiducia reciproca nella qualità e nella comparabilità delle qualifiche professionali, le Parti sono invitate a definire il concetto di «differenze sostanziali» con una certa cautela. Le lievi diversità tra i profili professionali che non incidono sull’ambito professionale nel suo complesso non vanno considerate differenze sostanziali. La denominazione professionale non è un criterio affidabile dato che può variare tra i due Paesi anche in presenza di un profilo professionale identico.

Punto 2: L’appartenenza dei titoli professionali al medesimo livello formativo è una condizione formale per la determinazione dell’equivalenza. La corrispondenza dei livelli, definiti in senso largo, è riportata nell’allegato dell’Accordo.

I titoli professionali del livello secondario II (in Svizzera: formazione professionale di base, in

Germania: formazione professionale) sono suddivisi in due gruppi, a seconda della durata della formazione. Le formazioni più brevi durano due anni in entrambi i Paesi, quelle più lunghe tre o

quattro anni in Svizzera e tre o tre anni e mezzo in Germania. Per queste ultime non è però decisivo il criterio della durata, bensì il profilo professionale concreto secondo il punto 1.

I titoli professionali del livello terziario (in Svizzera: formazione professionale superiore, in Germania: perfezionamento professionale) non sono suddivisi in sottocategorie, ma rientrano in un unico gruppo, all’interno del quale vanno paragonati i profili professionali concreti. A livello terziario i sistemi di formazione professionale dei due Paesi sono articolati in diversi sottolivelli, a seconda delle qualifiche professionali acquisite. Viste le diverse graduazioni (in Svizzera di regola due livelli, in Germania fino a quattro) e le differenze settoriali tra i due sistemi, non può essere effettuata a priori un’attribuzione più dettagliata di validità generale tra livelli equivalenti. All’interno di questo livello unico occorre quindi rifarsi alla prima condizione di equivalenza, che è la corrispondenza dei profili professionali.

Punto 3: In via di principio la determinazione dell’equivalenza e l’equiparazione giuridica dei titoli professionali dovrebbero svolgersi nei due sensi, cioè in modo simmetrico e su base di reciprocità.

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