Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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determinazione reciproca e coerente. Questi strumenti possono tra l’altro assumere la forma di liste positive informali costantemente aggiornabili. Un Comitato misto sarà incaricato di comporre in via amichevole le questioni in sospeso risultanti dall’attuazione.

Altre disposizioni sul mantenimento dei diritti acquisiti, disposizioni transitorie, abrogazione di un altro atto normativo, durata e modifiche dell’Accordo nonché entrata in vigore

La modernizzazione dell’Accordo comporta anche il disciplinamento di aspetti formali e procedurali. Questi riguardano, da un lato, il mantenimento dei diritti acquisiti in base alle equivalenze riconosciute in precedenza e il passaggio dalla prassi fondata sulla convenzione attuale, che andrà abrogata, alla prassi definita dal nuovo Accordo e, dall’altro, l’introduzione delle usuali disposizioni previste per gli accordi internazionali.

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3.1 Preambolo

Il preambolo fa riferimento agli obiettivi e ai principi sovraordinati come spiegati al numero 1.2 nonché alle ripercussioni potenzialmente positive dell’Accordo in termini più generici: grazie a una prassi bilaterale di riconoscimento dei titoli professionali agevolata tra i due Paesi – i cui sistemi di

formazione professionale duale sono un modello di riferimento in tutto il mondo – viene emanato un segnale di reciproca fiducia nella qualità dei rispettivi sistemi di formazione professionale. Ciò può rafforzare la posizione della formazione professionale duale in Svizzera e all’estero.

Sempre nel preambolo le Parti specificano che l’Accordo non pregiudica l’applicabilità del quadro normativo dell’UE per quanto riguarda il riconoscimento delle professioni regolamentate e quindi nemmeno l’applicabilità dell’ALC.

Viene inoltre elogiata l’ottima e comprovata collaborazione nel campo della formazione professionale tra le autorità competenti dei due Paesi. Nel campo della formazione professionale questi

intrattengono a livello bilaterale e multilaterale contatti formali e informali, ad esempio nell’ambito dei regolari incontri DACH11 tra le autorità interessate o negli organismi dell’OCSE e dell’UE. In futuro la cooperazione tecnica tra la Svizzera e la Germania – nonché con altri Paesi che vantano sistemi di formazione professionale simili – sarà approfondita e intensificata.

3.2 Articolo 1 – Campo d’applicazione

Per la Svizzera il campo d’applicazione – ampliato rispetto alla convenzione del 1937 – comprende ora i titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore secondo la LFPr, ma non quelli conseguiti al termine dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (SSS). Questa tipologia, infatti, non ha una corrispondenza diretta in Germania. Rispetto alla

situazione attuale non ci saranno cambiamenti da questo punto di vista, perché anche la convenzione del 1937 non copre i titoli delle SSS.

Dal lato della Germania, invece, l’Accordo copre tutti i titoli della formazione e del perfezionamento professionali disciplinati dalla legge sulla formazione professionale o dalla legge sull’ordine degli artigiani (HWO). Limitandosi ai titoli disciplinati dalla legislazione federale tedesca, l’Accordo esclude i titoli professionali che rientrano nella competenza dei Länder tedeschi. Questi concernono soprattutto i settori della sanità, del sociale e della formazione. In via di principio è ipotizzabile che questi titoli professionali disciplinati dalla legislazione dei Länder possano essere integrati nel nuovo Accordo in un secondo momento.

11 DACH: Germania (D), Austria (A) e Svizzera (CH) 622-08820 \ COO.2101.108.4.859245 8/15