Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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procedure vengono impiegate già oggi procedure di verifica semplificate, circostanza che non

cambierà con il testo normativo aggiornato.

Aumenterà invece in modo significativo la cerchia dei potenziali beneficiari dell’Accordo, dato che quest’ultimo contempla non soltanto le professioni artigianali, bensì tutte le professioni che in Svizzera e in Germania poggiano su basi giuridiche federali, fatte salve alcune restrizioni (cfr. commento all’art. 1).

Non possono invece essere sottoposte a una procedura di determinazione dell’equivalenza ai sensi dell’Accordo bilaterale le nuove professioni per le quali nell’altra Parte non esiste una professione corrispondente fondata su basi giuridiche vigenti e appartenente allo stesso livello formativo. Le equivalenze con le professioni rette dal diritto previgente – disfunzionali sotto il profilo della politica della formazione, ma finora ammesse in termini giuridici in Svizzera in base alla convenzione – non saranno più possibili in futuro (cfr. commento all’art. 3). In questi casi si applicheranno le altre

procedure di riconoscimento delle qualifiche estere (la direttiva 2005/36/CE e gli art. 69 segg. OFPr).

Grazie alle disposizioni aggiornate e alla sua pubblicazione ufficiale, infine, l’Accordo modernizzato crea più trasparenza e certezza giuridica.

4.2 Ripercussioni per la Confederazione e per altri organismi preposti al riconoscimento

L’Accordo non genera un ulteriore fabbisogno di risorse né presso la SEFRI né presso gli altri

organismi preposti al riconoscimento dei titoli professionali esteri. La prassi odierna prevede già che per i titoli professionali tedeschi coperti dalla convenzione del 1937 l’equivalenza venga determinata secondo una procedura semplificata. I processi interni degli organismi interessati devono quindi essere modificati soltanto lievemente. Lo sviluppo e il perfezionamento degli strumenti di lavoro il loro coordinamento periodico con le autorità tedesche potranno essere gestiti con le risorse di personale esistenti.

4.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L’attuazione dell’Accordo rimane di competenza della Confederazione, che delega questo incarico agli appositi organismi, e non ha pertanto ripercussioni su Cantoni, Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna.

4.4 Ripercussioni per l’economia e la società

Una più ampia cerchia di persone provviste dei titoli professionali corrispondenti potrà beneficiare della prassi di riconoscimento semplificata e, quindi, esercitare più facilmente la propria professione e accedere ai cicli di formazione professionale continua nell’altro Paese. L’Accordo modernizzato promuove quindi la mobilità transfrontaliera dei lavoratori qualificati tra la Svizzera e la Germania.

Oltre a permettere di determinare in via ufficiale l’equivalenza tra titoli professionali, l’Accordo

continuerà presumibilmente a esplicare un certo effetto diretto sui mercati del lavoro svizzero e

tedesco. Anche in assenza di una determinazione formale dell’equivalenza, le persone provviste di un titolo professionale potranno, nei confronti di un potenziale datore di lavoro, invocare i principi

dell’Accordo: e cioè che i titoli professionali conseguiti in Svizzera e in Germania sono

sostanzialmente equivalenti in termini di qualità e rilevanza sul mercato del lavoro.

Nel complesso l’Accordo promuove le opportunità economiche transfrontaliere delle persone che possiedono un titolo professionale svizzero o tedesco che rientra nel suo campo d’applicazione.

Migliora inoltre la permeabilità reciproca dei sistemi di formazione e di conseguenza le opportunità di formazione continua.

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