Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine
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un minimo riferimento agli aspetti di contenuto fondamentali delle singole professioni e a criteri formali specifici, una dichiarazione di equivalenza così approssimativa può produrre nella prassi attuativa odierna risultati incoerenti e disfunzionali. A differenza di quanto accadeva negli anni ‘30, oggi non si può più dare per scontata un’equivalenza sulla base di una stessa denominazione professionale o di una stessa collocazione in un sistema di esami professionali a due livelli previsto da entrambe le Parti.
Inoltre, l’applicabilità della convenzione al solo settore artigianale risulta essere una forzatura
soprattutto nell’ottica del sistema formativo svizzero. Mentre in Germania la nozione di artigianato (Handwerk) descrive tuttora un gruppo di professioni ben definito sul piano giuridico, in Svizzera non esiste più una categorizzazione corrispondente. La maggior parte dei titoli professionali nei due Paesi non è più associabile al settore artigianale nel senso tradizionale del termine.
1.2.2 Obiettivi di un Accordo modernizzato
Promuovere il riconoscimento internazionale di titoli professionali svizzeri è un obiettivo previsto dalla strategia internazionale ERI del Consiglio federale7. Per conseguirlo è anche necessario ampliare gli accordi sul riconoscimento reciproco dei titoli professionali conclusi con Paesi dotati di sistemi
formativi paragonabili al nostro.
La stretta interdipendenza economica tra Svizzera e Germania comporta una notevole mobilità
transfrontaliera di professionisti qualificati che prestano servizi di durata limitata o svolgono attività di lungo termine sul mercato del lavoro dell’altro Paese. Per esercitare una professione o accedere alle formazioni continue dei rispettivi Paesi, i possessori di titoli professionali devono poter contare sul riconoscimento dell’equivalenza delle loro qualifiche.
Nonostante gli sviluppi intercorsi nel tempo, i sistemi formativi dei due Paesi hanno tuttora molti punti in comune, attribuibili soprattutto alla particolare posizione della formazione professionale: caposaldo del sistema formativo in entrambi i Paesi, essa contribuisce efficacemente a garantire all’economia il necessario apporto di professionisti qualificati. La Svizzera e la Germania condividono la stessa filosofia per quanto concerne la funzione, la struttura e i requisiti di qualità della formazione
professionale, che da entrambe le parti non soltanto offre qualifiche professionali di base di livello secondario II, ma presenta anche un sistema ben strutturato di qualifiche supplementari di livello terziario. Altri elementi fondamentali che accomunano i due Paesi sono il sistema duale della
formazione professionale di base, con durate di formazione comprese tra due e quattro anni, il
coordinamento tra i partner, l’attuazione e il finanziamento con il coinvolgimento degli attori economici, l’integrazione della formazione professionale nel sistema formativo nel suo insieme, l’orientamento alla qualità e il forte nesso delle formazioni professionali con il mondo del lavoro.
In considerazione di questi aspetti e della necessità d’intervento illustrata con riferimento alla
convenzione esistente, le autorità federali competenti in Svizzera (Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione, SEFRI) e in Germania (Ministero federale dell’istruzione e della ricerca, BMBF; Ministero federale dell’economia e dell’energia, BMWi), hanno convenuto che è
necessario e auspicabile modernizzare la convenzione del 1937, dandole la veste di accordo
internazionale.
L’obiettivo sovraordinato è agevolare ai titolari di una formazione professionale l’esercizio della loro professione sul mercato del lavoro e l’accesso alla formazione continua nell’altro Paese,
promuovendo così in generale la mobilità transfrontaliera della manodopera qualificata. Si vuole inoltre contribuire alla reciproca permeabilità di sistemi formativi affini.
A tale scopo è necessario che un gruppo di titoli professionali più ampio possibile possa continuare a beneficiare di una determinazione semplificata dell’equivalenza e della conseguente equiparazione giuridica. Viste le importanti analogie dei sistemi formativi e la forte somiglianza dei profili
7Strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell’innovazione
– Strategia del Consiglio federale, 2018
(https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/webshop/2018/internationale-strategie-
bfi.pdf.download.pdf/internationale_strategie_bfi_f.pdf)
622-08820 \ COO.2101.108.4.859245 5/15