Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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In Svizzera è la SEFRI che svolge le procedure per la maggior parte dei titoli disciplinati dalla legge sulla formazione professionale. Per determinati gruppi professionali le procedure di riconoscimento competono ad altri organismi12.

In Germania, secondo la legge federale sulla determinazione delle qualifiche professionali13, le verifiche dell’equivalenza delle professioni del sistema duale competono di norma alle camere regionali. Le camere dell’artigianato (HWK) sono ad esempio responsabili delle professioni artigianali e le camere dell’industria e del commercio (IHK) delle professioni commerciali e tecnico-industriali.

3.7 Articolo 6 – Autorità competenti, strumenti di lavoro e Comitato misto

Per istituire una prassi di determinazione dell’equivalenza reciproca e coerente è necessario che gli organismi preposti all’attuazione dell’Accordo si scambino regolarmente informazioni sulle decisioni positive e negative, sulle incertezze e sulle questioni attuative in sospeso. Per promuovere la

coerenza della prassi è previsto lo sviluppo e il perfezionamento di strumenti di lavoro comuni, in particolare per tenere traccia e documentare l’evoluzione della prassi di determinazione. A tal fine gli organismi competenti terranno presumibilmente delle liste (positive) comuni e informali in cui

registrare i titoli professionali dichiarati equivalenti, condividendole con le autorità competenti per il riconoscimento. In Svizzera la SEFRI prevede uno scambio regolare con gli altri organismi di

riconoscimento per chiarire aspetti rilevanti ai fini dello sviluppo e del perfezionamento di strumenti di lavoro e per affrontare questioni relative al coordinamento con le autorità federali tedesche.

Un Comitato misto si riunirà regolarmente per chiarire i problemi emersi in sede di attuazione

dell’Accordo, scambiare esperienze e convenire il perfezionamento degli strumenti di lavoro. Le eventuali questioni controverse verranno risolte amichevolmente con un approccio basato su principi condivisi.

3.8 Articolo 7 – Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie

Le equivalenze determinate in passato e i diritti che ne sono conseguiti vengono mantenuti. Ciò riguarda in particolare i titoli professionali dichiarati equivalenti in base alla convenzione del 1937.

Di norma, le richieste di determinazione dell’equivalenza vengono valutate in base alla situazione giuridica vigente al momento della loro presentazione. Le richieste presentate prima dell’entrata in vigore dell’Accordo modernizzato vengono esaminate in base alla convenzione del 1937; quelle presentate più tardi, secondo il testo normativo aggiornato. Con l’entrata in vigore di quest’ultimo, la convenzione del 1937 viene abrogata (cfr. art. 8).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per il riconoscimento delle qualifiche estere

Sostanzialmente l’Accordo modernizzato è una continuazione della reciproca prassi di riconoscimento semplificata vigente tra la Svizzera e la Germania e perlopiù comprovata.

A seguito della modernizzazione dell’Accordo le richieste di determinazione dell’equivalenza di un titolo professionale non subiranno cambiamenti procedurali. Le domande dovranno essere rivolte come in passato agli organismi preposti al riconoscimento di questi titoli. Nell’ambito delle rispettive

12 Le autorità competenti per il riconoscimento dei diplomi sono riportate sul sito della SEFRI, all’indirizzo: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-diriconoscimento-in-caso-di-stabilimento/autorita-competenti-per-il-riconoscimento-dei-diplomi.html.

13 Legge del 6 dicembre 2011 sulla determinazione dell’equivalenza delle qualifiche professionali (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz; BQFG) 622-08820 \ COO.2101.108.4.859245 12/15