Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine

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6 Allegato

6.1 Convenzione sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali (1937)

(Testo della convenzione conformemente allo scambio di note del 1° dicembre 1937 tra il Dipartimento federale dell’economia della Confederazione Svizzera e gli esponenti del Governo tedesco)

Articolo I

Un cittadino tedesco che ha superato in Germania l’esame di maestro artigiano per l’attività artigianale da lui esercitata o per un’attività affine è equiparato in Svizzera, ai fini dell’esercizio della sua attività, ai cittadini svizzeri che hanno superato in Svizzera l’esame professionale superiore richiesto per l’esercizio della loro attività.

Un cittadino svizzero che ha superato in Svizzera l’esame professionale superiore per l’attività artigianale da lui esercitata o per un’attività affine è equiparato in Germania, ai fini dell’esercizio della sua attività, ai cittadini tedeschi che hanno superato in Germania l’esame di maestro artigiano

richiesto per l’esercizio della loro attività.

Articolo II

Un cittadino tedesco che ha superato in Germania l’esame di qualifica per l’attività artigianale da lui esercitata o per un’attività affine è equiparato in Svizzera, ai fini dell’esercizio della sua attività e del sostenimento di altri esami professionali, ai cittadini svizzeri che hanno superato in Svizzera l’esame finale di tirocinio richiesto per l’esercizio della loro attività.

Un cittadino svizzero che ha superato in Svizzera l’esame finale di tirocinio richiesto per l’attività artigianale da lui esercitata o per un’attività affine è equiparato in Germania, ai fini dell’esercizio della sua attività e del sostenimento di altri esami professionali, ai cittadini tedeschi che hanno superato in Germania l’esame di qualifica artigianale richiesto per l’esercizio della loro attività.

Articolo III

Ai fini della formazione professionale degli apprendisti e del sostenimento degli esami di qualifica artigianale o degli esami di fine tirocinio, i cittadini tedeschi in Svizzera sono equiparati ai cittadini svizzeri e i cittadini svizzeri in Germania sono equiparati ai cittadini tedeschi.

Articolo IV

La pubblicazione della presente convenzione non è prevista.

Articolo V

La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1938. Può essere denunciata con preavviso di sei mesi al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno. Il primo termine di denuncia ammesso è il 31 dicembre 1939.

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