Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 15 pagine
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professionali, nel processo di determinazione dell’equivalenza deve valere il principio secondo cui le autorità competenti di entrambe le Parti presuppongono la comparabilità qualitativa dei titoli
professionali. Di conseguenza, nel confronto dei titoli professionali volto a determinare un’eventuale equivalenza va data maggiore importanza ai punti comuni piuttosto che alle eventuali differenze.
Questo principio, frutto di un atteggiamento di base «generoso», permetterà di garantire la continuità dell’approccio già sancito nella convenzione del 1937.
L’Accordo modernizzato servirà a eliminare le lacune del testo normativo vigente; disposizioni più precise per la determinazione dell’equivalenza consentiranno di impedire a livello attuativo decisioni disfunzionali in materia di equivalenza, di definire una prassi coerente e di garantire la certezza del diritto. Bisognerà però evitare che una convenzione fondamentalmente semplice e perlopiù efficace sia sostituita da un sistema complesso e troppo restrittivo. Si punta quindi a definire un accordo che disciplini in modo chiaro aspetti essenziali per la determinazione dell’equivalenza, mantenendo
comunque la flessibilità necessaria alla gestione di diversi titoli professionali.
In generale le disposizioni dell’Accordo e le relative procedure dovranno apportare ai beneficiari un chiaro valore aggiunto rispetto alle disposizioni e procedure standard dei due Paesi. L’attuale quadro normativo dell’Unione europea per il riconoscimento delle professioni regolamentate8 rimarrà valido: l’Accordo modernizzato verrà applicato se permetterà un riconoscimento diretto (cfr. art 12 e 22 ALC); se invece non fosse applicabile – ad esempio perché nello Stato ospitante non esiste un profilo professionale corrispondente – sarà fatto riferimento per le professioni regolamentate alla direttiva 2005/36/CE. In caso di professioni non regolamentate verrà applicato il diritto nazionale (in Svizzera art. 69 segg. OFPr9; in Germania la legge sulla determinazione delle qualifiche professionali,
Berufsqualifikationsfeststellunggesetz).
Le autorità federali competenti delle due Parti sono inoltre concordi nel ritenere che l’onere attuativo di un accordo modernizzato deve essere ridotto al minimo.
1.3 Alternative esaminate
Nel corso dei colloqui tecnici per l’elaborazione di un progetto di accordo modernizzato le autorità federali competenti hanno esaminato diverse alternative.
Mantenere la convenzione del 1937 nella sua forma attuale non è stata ritenuta un’opzione
auspicabile a causa delle suddette difficoltà attuative. Anche l’abrogazione definitiva della
convenzione è stata respinta perché rappresenterebbe un significativo passo indietro nella
cooperazione in materia di politica formativa tra la Svizzera e la Germania e genererebbe una perdita di valore per gli attuali beneficiari.
È inoltre stata esaminata l’opzione di un accordo comprendente, come componente formale, una lista di professioni riconosciute equivalenti da sottoporre a un aggiornamento periodico (lista positiva). Un modello simile è stato scelto per l’Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul
riconoscimento reciproco dei titoli della formazione professionale di base10. In questo caso l’onere per l’aggiornamento periodico delle liste e le relative spiegazioni sul contenuto è molto limitato in quanto il Liechtenstein riprende di volta in volta, come base per le sue ordinanze sulla formazione, i contenuti delle ordinanze svizzere, lasciandoli praticamente invariati. Un accordo di questo tipo con la Germania comporterebbe presumibilmente un onere molto più elevato dovuto a una lunga serie di complesse procedure formali e ufficiali in entrambi i Paesi. Questa alternativa presenterebbe quindi uno scarso valore aggiunto rispetto al modello scelto.
In ultima analisi le due Parti hanno ritenuto che la migliore soluzione sia quella di un modello di
accordo che definisca condizioni generali per la determinazione dell’equivalenza e che preveda una
8Direttiva 2005/36/CE
9Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101)
10Accordo del 30 ottobre 2014 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del
Liechtenstein sul riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base (con allegato) (RS 0.412.151.4)
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