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Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 8 pagine

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Art. 25b Registratore di modalità di guida

1I veicoli a guida autonoma devono essere dotati di un registratore di modalità di guida. Questo deve registrare almeno:

a. il passaggio delle funzioni di guida tra conducente e sistema di

automazione;

b. le richieste del sistema di automazione di riprendere il controllo del

veicolo; e

c. il verificarsi di guasti tecnici.

2I dati rilevati dal registratore di modalità di guida devono essere accessibili al detentore del veicolo ed estraibili dallo stesso.

3Il Consiglio federale disciplina:

a. la registrazione di altri dati, in particolare quelli temporali e geografici;

b. la conservazione e la distruzione dei dati;

c. l’accesso delle autorità esecutive e di terzi ai dati.

Art. 25c Protezione dei dati

Il sistema di automazione e il registratore di modalità di guida devono essere protetti da accessi non autorizzati. La protezione dei dati deve essere garantita.

Art. 25d Esperimenti con veicoli a guida autonoma

1L’USTRA può autorizzare esperimenti di durata limitata con veicoli a guida autonoma. Può farlo anche per veicoli che non necessitano di un conducente senza definire appositi tratti.

2Nel quadro dell’autorizzazione può prevedere deroghe alle disposizioni vigenti. La sicurezza stradale deve essere sempre garantita.

3L’autorizzazione di esperimenti che non superano i confini regionali può in singoli casi essere delegata ai Cantoni.

Art. 52 Manifestazioni sportive

1Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla presenza di pubblico sono vietate. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore. Nel decidere considera soprattutto le esigenze della sicurezza e dell’educazione stradali e della protezione dell’ambiente.

2Con l’eccezione delle escursioni, le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi sulle strade pubbliche e le gare di velocità su circuito escluse dal divieto abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono.