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Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 8 pagine

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e. scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore, in particolare la comunicazione di dati del SIAC; trattati con il Principato del Liechtenstein possono prevederne la partecipazione al SIAC;

f. esecuzione di pene pecuniarie o di multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale; i trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive;

g. costruzione ed equipaggiamento dei veicoli, equipaggiamento degli utenti dei veicoli e riconoscimento reciproco delle relative perizie.

2Esso può approvare modifiche dei seguenti accordi:

a. Convenzione di Vienna dell’8 novembre 196810 sulla circolazione stradale;

b. Accordo europeo del 1° maggio 197111 completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968;

c. Convenzione di Vienna dell’8 novembre 196812 sulla segnaletica stradale;

d. Accordo europeo del 1° maggio 197113 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968;

e. Accordo del 20 marzo 195814 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;

f. Accordo europeo del 30 settembre 195715 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;

g. Accordo europeo del 1° luglio 197016 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

3Esso può autorizzare modifiche delle appendici 1, 3, 4 e 7 dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia per tenere conto dell’evoluzione delle pertinenti disposizioni legali dell’Unione europea. Sono escluse le modifiche in relazione al divieto di cabotaggio nel trasporto stradale e l’aumento di capacità stradali. Può inoltre autorizzare ulteriori deroghe al limite di peso di cui all’appendice 6 per i veicoli a propulsione alternativa, purché queste siano limitate al peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa.

4Esso può delegare all’USTRA la competenza di modificare trattati di cui ai capoversi 1 e 2. A tale scopo tiene conto della portata delle modifiche.

10 RS 0.741.10

11 RS 0.741.101

12 RS 0.741.20

13 RS 0.741.201

14 RS 0.741.411

15 RS 0.741.621

16 RS 0.822.725.22