Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 92 pagine

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Revisione parziale di LCStr, LMD e otto ordinanze Consultazione sulle ordinanze

[…]; Pedale, Pedalerie, Prime-

b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli a propulsione elettrica aventi bike, RandenBike, Rieuna potenza del motore complessiva di 0,50 kW al massimo e una velocità seMüller, Specialized, massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata Sputnik, TDS, Topaz, Troassistita e che: picalBike, Unterwegs, Ve-

1. sono a uno o più posti, purché il numero di coppie di pedali sia pari a lociped, VeloLukas, Velotequello dei sedili a disposizione, ria, VeloUeli, Velove, Vi-

2. sono appositamente predisposti per trasportare fino a due persone, telli, Welowerk

3. sono composti di una combinazione velocipede/sedia a rotelle, oppure

4. sono appositamente predisposti per trasportare al massimo quattro fan-

ciulli collocati su sedili protetti;».

Distanza minima per il sorpasso di biciclette

400.65 Per sorpassare le biciclette bisogna osservare una distanza minima di 1,5 PVL, PSS, ASMC,

m. SwissCycling, Iniziativa Proposta di modifica art. 11 cpv. 5 (nuovo) ONC (adeguare): «5 Su strade Alpi, VCS, Greenpeace, pianeggianti o in salita i veicoli monotraccia sprovvisti di motore* possono Klima-Allianz, Klimaschutz, essere sorpassati anche oltrepassando le linee di sicurezza secondo l’arti- Klimastreik, PUSCH, SES, colo 73 capoverso 1 OSStr. In caso di sorpasso va obbligatoriamente ri- WWF, KBAV, T.Dagonnier spettato l’articolo 35 capoverso 2 LCStr, in particolare per quanto riguarda

la distanza laterale e il non impedimento della circolazione in senso in-

verso.»

* La categoria dei veicoli va eventualmente definita in modo più preciso

(secondo art. 3 cpv. 1 OAC).

Velocità delle e-bike

400.70 La velocità delle biciclette a pedalata assistita va ridotta. BS Proposta di modifica art. 18 lett. a e b OETV (adeguare):

«Sono «ciclomotori»: a. i veicoli monotraccia a un posto con una velocità

massima per costruzione di 30 km/h, una potenza del motore complessiva

di 1,00 kW al massimo e:

1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm3,

oppure

2. propulsione elettrica nonché una velocità massima di 45 30 km/h in

caso di pedalata assistita;

b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli a propulsione elettrica aventi

una potenza del motore complessiva di 0,50 kW al massimo e una velocità

massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 20 km/h in caso di peda-

lata assistita e che:

1. sono al massimo a due posti,

2. sono appositamente predisposti per trasportare una persona disabile,

3. sono composti di una combinazione velocipede/sedia a rotelle, oppure

4. sono appositamente predisposti per trasportare al massimo due fanciulli

collocati su sedili protetti; […]».