Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 16 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
N. dossier: BFE-011.0-6/1/4
Art. 13 Distanze di sicurezza dalle strade
I Cantoni BS e TG chiedono che venga precisata la terminologia «stradale» e, segnatamente, che venga adeguato il rapporto esplicativo.
SBV auspica l’abrogazione dell’interdizione della posa di condotte al di sotto delle strade per
salvaguardare le zone agricole.
ASIG, Swissgas e Avenergy vorrebbero l’abrogazione dei capoversi 1 e 3 dell’articolo 13, dato che saranno applicabili solo ai nuovi impianti e che le relative norme sono già sancite nella direttiva dell’IFO.
UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 13.
Art. 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua
ASIG, Swissgas e Avenergy chiedono l’abrogazione dei capoversi e dell’articolo 15 dato che si applicheranno solo ai nuovi impianti o che le relative norme siano integrate nella direttiva dell’IFO. UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 15.
Art. 16 Perimetri di protezione
SSIC auspica che, al momento della delimitazione dei periodi di protezione, si proceda a una ponderazione degli interessi.
UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 16.
ASIG e Swissgas auspicano che il capoverso 1 venga completato in modo che gli obblighi derivanti dagli articoli 30 e 31 dell’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC), ovvero i progetti di costruzione di terzi, si applichino nei perimetri di protezione.
ASIG e Swissgas chiedono altresì che nel capoverso 3 venga specificato che il perimetro di protezione delle condotte deve misurare 10 metri in entrambe le parti delle stesse.
ASIG e Swissgas vorrebbero anche che il criterio della quantità oraria di cui al capoverso venisse abrogato 5, reputando sufficiente il criterio del volume dei locali.
Art. 17 Impianti ad alta tensione
ASIG e Swissgas chiedono che venga precisato che il capoverso 2 si applica solo ai nuovi impianti di trasporto in condotta e che la sua attuazione sia illustrata nel rapporto esplicativo.
2.1.4 Sezione 5: Misure di protezione e di sicurezza
Art. 21 Protezione contro la corrosione
Il Cantone TI vorrebbe che, nel capoverso 3, venisse specificata la terminologia relativa all’«ambiente» per quanto concerne i materiali e i dispositivi per la protezione contro la corrosione, dato che questi ultimi sono difficilmente ecocompatibili.
Art. 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione
UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 22.
Art. 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche
ASIG, Swissgas e Avenergy auspicano che nel capoverso 1 venga specificato che l’impianto di trasporto in condotta non debba essere protetto contro i pericoli naturali gravitazionali, ma piuttosto contro le conseguenze di questi ultimi.
Avenergy chiede invece che il capoverso 1 sia relativizzato, introducendo criteri secondo i quali le protezioni previste debbano essere tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili.
5/16 BFE-D-C2613401/147